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AGEA, con le Istruzioni Operative n. 35 c.a. aveva disciplinato le domande di sostegno e le domande di pagamento della Campagna 2023 relative agli interventi connessi alla superficie e agli animali, riguardanti gli impegni della Programmazione 2023-2027 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.
Sulla base di quanto indicato dall’art. 69 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, gli interventi a superfici e animali afferenti allo Sviluppo Rurale sono raggruppati in tre categorie:
Le citate istruzioni operative si applicano anche ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi degli artt. 28 e 29, Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che, a partire dalla Campagna 2023, sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
Per il 2023, ricadono nella suddetta casistica le seguenti tipologie di operazione ai sensi degli artt. 28 e 29, Regolamento (UE) n. 1305/2013:
Regione |
Descrizione Misura |
FRIULI |
10.1.1- GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI |
FRIULI |
10.1.2- GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI |
FRIULI |
10.1.5- TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI |
FRIULI |
10.1.6 - GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA |
FRIULI |
10.1.7- CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO |
FRIULI |
11.1.1 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA |
FRIULI |
11.2.1 - MANTENIMENTO DI PRATICHIE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA |
Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell’Organismo Pagatore AGEA (Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta) devono presentare una domanda per ciascuna Regione nel cui territorio sono ubicate le superfici in conduzione oggetto del sostegno. Infatti, le domande di sostegno sono di competenza della Regione, in qualità di Autorità di Gestione, che ne disciplina la gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative.
I dati che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l’anno 2023 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.
Ai sensi dell’art. 69, Regolamento (UE) n. 2021/2116, la domanda per i pagamenti a superficie dello sviluppo rurale, è presentata mediante il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all’art. 5, Regolamento (UE) n. 2022/1173, fornito da AGEA, con le informazioni desunte dagli elementi del Sistema integrato di Gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale.
Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:
Relativamente agli interventi a capo, richiesti dal beneficiario nella domanda basata sugli animali, le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale. È cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale, relative alla propria consistenza zootecnica, con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).
Nel quadro A della domanda è indispensabile indicare la tipologia di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:
Con le Istruzioni Operative n. 62/2023, AGEA ha comunicato la proroga dei termini per le suddette domande, precisando i seguenti nuovi termini:
Per le domande di modifica o ritiro ai sensi dell’art. 7, Regolamento (UE) n. 2022/1173 restano fermi i termini già previsti dalle citate Istruzioni Operative:
I termini di presentazione di cui ai precedenti punti possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione nazionale.
Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 42/2023, le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili rispetto al termine previsto del 30 giugno. In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro il prefissato termine di scadenza viene decurtato dell’1% per ciascun giorno di ritardo. Pertanto, la domanda iniziale pervenuta oltre il 25 luglio 2023 è irricevibile.
Le domande di modifica delle domande iniziali, ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.M. n. 0300209 del 9 giugno 2023 e inerenti all’aggiunta di singole particelle agricole, capi animali o ulteriori elementi fattuali sui quali richiedere ulteriori interventi, non sono considerate tardive purché presentate entro il 25 luglio 2023.
Le modifiche delle domande iniziali, ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.M. n. 0300209 del 9 giugno 2023, presentate oltre il 25 luglio 2023 sono irricevibili.