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Con Risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da esporre nel Modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto per l’adeguamento dei Registratori Telematici e dei server RT alla nuova lotteria degli scontrini.
Il bonus di cui all’art. 8, D.L. n. 176/2022, ammonta al 100% della spesa sostenuta per l’adeguamento dei misuratori fiscali, pur entro un massimo di 50 euro per ogni strumento e, comunque, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023.
Come noto, l’art. 8, D.L. n. 176/2022, c.d. Decreto Aiuti-quater, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per l’adeguamento dei Registratori Telematici e dei server RT alle nuove modalità di svolgimento della lotteria degli scontrini, ossia alla possibilità di partecipare, a scelta del consumatore, alla “lotteria istantanea” o alla “lotteria differita”.
L’introduzione della lotteria istantanea, infatti, comporta che i Registratori Telematici, i server RT e la procedura web disponibile nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate siano, entro il prossimo 2 ottobre 2023, in grado di generare un codice bidimensionale (QR code), che rispetti le caratteristiche indicate dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento 18 gennaio 2023, Prot. n. 15943/2023.
Con il Provvedimento 23 giugno 2023, Prot. n. 231943/2023, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito le modalità attuative del credito d’imposta per l’adeguamento dei Registratori Telematici e dei server RT alle nuove modalità di svolgimento della lotteria degli scontrini.
Il Provvedimento, in particolare, prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato in compensazione orizzontale nel Modello F24 a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui la fattura relativa al costo di adeguamento dello strumento è stata annotata nel registro IVA acquisti.
Il pagamento della fattura deve essere effettuato con modalità tracciabili, ossia mediante assegni bancari e postali (circolari e non), vaglia cambiari e postali, bonifici bancari o postali, carte di debito o di credito, ecc.
L’utilizzo del credito d’imposta non è soggetto ai limiti alla compensazione di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (250.000 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del Modello Redditi) e di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000 (pari a 2 milioni di euro annui).
Il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Come sopra anticipato, il bonus in esame è concesso nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023. Di conseguenza, è previsto lo scarto della delega di pagamento qualora, all’atto del conferimento della delega e secondo l’ordine cronologico di presentazione, le residue risorse stanziate risultino incapienti rispetto al credito da utilizzare in compensazione.
Con Risoluzione n. 35/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7032”, da esporre nel Modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 8, D.L. n. 176/2022.
Detto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo anno di riferimento deve essere valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Come sopra anticipato, il credito d’imposta non è fruibile e il relativo Modello F24 è scartato se, all’atto del conferimento della delega di pagamento e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo delle risorse attribuite all’agevolazione (pari a 80 milioni di euro per il 2023) risulta incapiente rispetto all’ammontare del credito stesso.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, mediante un’apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.