Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con alcune FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni interessanti chiarimenti circa la sospensione dei versamenti accordata dal D.L. n. 61/2023 ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio.
L’Amministrazione Finanziaria, in particolare, ha precisato che tali soggetti possono non avvalersi della sospensione dei versamenti accordata dal Decreto Alluvioni, osservando dunque le ordinarie scadenze, ma non sono comunque tenuti a corrispondere la maggiorazione dello 0,40% e gli eventuali interessi per i versamenti rateali in scadenza entro il 20 novembre 2023 (data entro la quale devono essere effettuati i versamenti sospesi). L’Agenzia delle Entrate si è poi espressa sui termini di versamento degli avvisi bonari in scadenza nel corso del periodo di sospensione.
Al fine di fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi lo scorso mese di maggio nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, il D.L. n. 61/2023, c.d. Decreto Alluvioni, ha accordato la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’Allegato 1, D.L. n. 61/2023.
A favore di tali soggetti, in particolare, l’art. 1, D.L. n. 61/2023, ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1° maggio-31 agosto 2023. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 20 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Nell’ambito di operatività della sospensione rientrano anche i versamenti in autoliquidazione derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, in scadenza dal 1° maggio al 31 agosto 2023 (ad esempio, saldo e prima rata di acconto IRPEF, IRES e IRAP).
Con una FAQ pubblicata lo scorso 28 giugno sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali possono non avvalersi di tale sospensione dei termini dei versamenti, effettuando i versamenti entro le ordinarie scadenze; gli stessi, tuttavia, non sono comunque tenuti a corrispondere la maggiorazione dello 0,40% e gli interessi per i versamenti rateali in scadenza entro il 20 novembre 2023.
I contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali possono dunque scegliere di effettuare il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 entro l’ordinario termine del 30 giugno 2023, oppure di avvalersi del differimento al 31 luglio 2023 (il 30 luglio cade di domenica). Allo stesso modo, i soggetti alluvionati che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), compresi i contribuenti “minimi” e forfettari, possono effettuare il versamento delle somme dovute entro il termine (prorogato) del 20 luglio 2023, oppure avvalersi del differimento al 31 luglio 2023.
In caso di differimento del versamento al 31 luglio 2023, non è comunque dovuta la maggiorazione dello 0,40%, ordinariamente dovuta a titolo di interesse corrispettivo.
L’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che i contribuenti alluvionati possono optare, su base volontaria, per la rateizzazione dei versamenti secondo gli ordinari termini.
I contribuenti possono dunque scegliere di versare la prima rata delle somme dovute entro il 30 giugno / 20 luglio (o il 31 luglio), per poi effettuare il versamento delle rate successive:
Anche in questo caso, tuttavia, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi in relazione a tutte le rate che scadono entro il 20 novembre 2023 (termine per effettuare il pagamento, in un’unica soluzione, dei versamenti sospesi).
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, la condizione della scadenza di tutte le rate entro il 20 novembre 2023 è da ritenersi integrata in caso di contribuenti titolari di Partita IVA (per questi soggetti, infatti, l’ultima rata scade il 16 novembre 2023 e, pertanto, le rate non devono essere maggiorate degli interessi dello 0,33% mensile).
In relazione ai contribuenti non titolari di Partita IVA, invece, l’ultima rata scade il 30 novembre 2023 e, pertanto, non può beneficiare dell’esclusione dall’applicazione degli interessi. Sul punto, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli interessi dovuti sull’ultima rata, in scadenza il 30 novembre2023, dovranno essere calcolati solo per un periodo di 10 giorni, ossia per il lasso temporale che intercorre tra il 20 novembre (termine per effettuare i versamenti sospesi senza interessi) ed il 30 novembre 2023.
In alternativa, i contribuenti possono decidere di anticipare il pagamento dell’ultima rata entro il 20 novembre 2023, beneficiando così dell’esclusione dagli interessi anche in relazione a tale rata.
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche se è non prevista l’applicazione degli interessi sui versamenti rateali, è comunque opportuno dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero della rata versata.
La sospensione dei versamenti accordata dall’art. 1, D.L. n. 61/2023, riguarda anche gli atti emessi dagli enti impositori, tra i quali rientrano anche le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni (i c.d. avvisi bonari) che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, beneficiano anche della sospensione estiva, prevista dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno dall’art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/2016.
Tale ultima disposizione prevede, in particolare, la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito:
Tale sospensione opera in relazione al pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme complessivamente dovute.
La sospensione, pertanto, opera dal 1° maggio al 4 settembre 2023; ad esempio, ipotizzando una comunicazione di irregolarità recapitata il 10 aprile 2023, considerando le due sospensioni sopra richiamate, il computo del termine di 30 giorni, entro cui provvedere al pagamento dell’intera somma dovuta o della prima rata, si interrompe il 1° maggio e riprende a decorrere dal 5 settembre 2023, per scadere quindi il 14 settembre 2023.
Il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 deve essere invece effettuato entro il 1° settembre 2023.