Il Decreto Ministeriale n. 315386 del 16 giugno 2023 riconosce le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno interessato i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
Il decreto, a favore delle aziende agricole con sede legale o con superfici aziendali nei territori colpiti dalle circostanze eccezionali, prevede che:
- non vengano applicate le riduzioni dei pagamenti per la presentazione in ritardo delle domande PAC e della relativa documentazione, purché il beneficiario, o il suo rappresentante, presenti la domanda entro 15 giorni dalla data in cui l’Organismo pagatore riconosce che sono state ripristinate le condizioni per la presentazione delle domande;
- il beneficiario continui a godere del diritto all’aiuto previsto dai pagamenti diretti relativo agli animali e alle superfici ubicate nei territori colpiti, che risultavano ammissibili nel momento in cui sono insorte le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali, fermo restando la non ammissibilità al sostegno accoppiato delle colture non seminate o non trapiantate prima del verificarsi delle predette condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali;
- sulle superfici a prato permanente, comprese le PLT, per l’anno 2023, non vengano applicate le disposizioni relative al rispetto delle condizioni di carico minimo di bestiame al pascolo per unità di superficie;
- nel caso delle misure di sviluppo rurale di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli interventi di cui all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115, per gli anni di domanda successivi al 2023, se un beneficiario non ha potuto adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo venga proporzionalmente revocato per gli anni interessati dalle circostanze eccezionali o durante i quali ne sono proseguiti gli effetti;
- gli investimenti realizzati nell’ambito dello sviluppo rurale prima dell’alluvione vengano rendicontati;
- non vengano applicate le sanzioni amministrative, in caso di mancato rispetto dei CGO e delle BCAA;
- venga erogato l’aiuto per gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti completati nel corso della Campagna 2022/2023, mentre, per gli interventi non completati o non realizzati entro il periodo previsto nella domanda di aiuto, il termine verrà prorogato di un anno;
- venga erogato l’aiuto per gli interventi realizzati prima dell’alluvione nell’ambito della Misura Investimenti nel settore vitivinicolo;
- sugli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali nel settore vitivinicolo, al beneficiario dell’aiuto dell’Unione non si applichi, in alcuni casi valutati dell’autorità competente, il recupero finanziario;
- non vengano applicati i recuperi di finanziamenti in caso di mancato rispetto dei vincoli di mantenimento e destinazione d’uso in conseguenza alla perdita di beni, inerenti agli interventi per il settore apistico e vengano versati gli aiuti.
Inoltre, per quanto riguarda le OP e alle AOP ricadenti nelle zone colpite, limitatamente all’anno 2023, per i settori ortofrutta e patate, viene disposto che:
- il termine per la presentazione della domanda di modifica di competenza regionale nel settore ortofrutta è posticipato al 31 luglio 2023;
- il termine per la presentazione della domanda di modifica nel settore patate è posticipato al 31 agosto 2023;
- i beneficiari interessati possono presentare una rimodulazione finanziaria riguardante investimenti realizzati prima della presentazione della modifica, sotto la propria responsabilità;
- il limite del 70% dei programmi operativi del 2023 per singolo obiettivo del fondo di esercizio approvato non viene applicato;
- gli investimenti realizzati per i settori ortofrutta e patate prima dell’alluvione vengono rendicontati.
©RIPRODUZIONE RISERVATA