Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la pubblicazione del D.L. n. 69/2023 entrano in vigore dal 30 giugno 2023, le modifiche apportate al D.Lgs. n. 198/2021 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.
Ricordiamo che la disciplina sulle pratiche sleali nel settore agro-alimentare traduce nella legislazione interna quanto definito dal Regolamento (UE) n. 2019/633, abrogando la precedente disciplina in materia di pratiche sleali introdotta con l’art. 62, Legge n. 1/2012.
La direttiva comunitaria ha l’intento di regolare i rapporti commerciali tra le imprese agricole e/o alimentari, spesso caratterizzati da una significativa differenza contrattuale tra le parti; specie quando l’acquirente è rappresentato dalla grande distribuzione. Va detto che, tuttavia, la disciplina delle pratiche sleali si applica anche alle cessioni di prodotti tra gli stessi operatori agricoli e, salvo alcune eccezioni, ogni qualvolta si procede alla cessione di prodotti agricoli-alimentari tra due soggetti che esercitano “professionalmente” un’attività economica.
Tra le circa 30 pratiche ritenute sleali disciplinate dal D.Lgs. n. 198/2021, l’art. 4, comma 1, lett. c), comprende anche l’ipotesi di annullamento di ordini, da parte dell’acquirente, relativi a prodotti deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni. La norma prevedeva che, con apposito decreto, dovessero essere individuate le ipotesi per le quali tale disposizione potesse essere disapplicata.
Ora l’art. 25, D.L. n. 69/2023, riscrive la suddetta lett. c), escludendo la possibilità di introdurre deroghe. Il nuovo testo della disposizione prevede, infatti, che: “l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve.”
Il suddetto art. 25, D.L. n. 69/2023, chiarisce ulteriormente il campo di applicazione del D.Lgs. n. 198/2021, precisando che oltre all’ipotesi di cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, lo stesso trova applicazione anche per le medesime cessioni effettuate da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori.
Viene infine modificato l’art. 9, D.Lgs. n. 198/2021, in relazione alla presentazione delle denunce di pratiche commerciali sleali.
All’attuale formulazione della disposizione che prevede che:
“Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all’Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata”,
viene aggiunta la seguente disposizione:
“Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.”
Si tratta di una facoltà ulteriore concessa al soggetto che intende segnalare il mancato rispetto della disciplina. Infatti, il soggetto non stabilito in Italia potrebbe attivare la segnalazione nel proprio Paese.
In questi casi sarà quindi l’ICQRF che, una volta ricevuta la segnalazione, provvederà ad attivarsi anche con le competenti autorità estere.
Vuoi approfondire l'argomento trattato nella circolare? Acquista il nostro e-book "Guida pratica alla cessione di prodotti agricoli e alimentari"
|