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Nel momento in cui ci si appresta a vendere o ad affittare un’azienda, si pone il problema della possibilità o meno di includere nell’oggetto del contratto il trasferimento delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività.
Ai fini della risoluzione della problematica, occorre premettere che dette autorizzazioni non costituiscano beni che compongono l’azienda perché rivestono carattere personale, richiedendo che l’attività soggetta a licenza venga svolta personalmente dal suo titolare. In sostanza, l’autorizzazione è un elemento indispensabile solo ai fini dell’esercizio di un’attività[1].
Ne consegue che tali autorizzazioni non possano essere trasferite a terzi tramite un contratto di cessione o di affitto di azienda.
Sotto il profilo giuridico, l’inclusione nel contratto di vendita o di affitto di azienda di autorizzazioni amministrative non trasferibili a terzi non determina la nullità dell’intero negozio giuridico, ma unicamente della clausola con cui le parti abbiano pattuito il trasferimento del provvedimento autorizzativo.
È quanto ha sancito di recente la Cassazione[2] chiamatasi a pronunciare sull’inserimento all’interno di un contratto di affitto di azienda esercente, tra le altre, l’attività di rivendita di generi di monopolio per i quali era richiesta un’apposita licenza. In quell’occasione, i Giudici di legittimità hanno precisato come la violazione del principio di intrasferibilità delle autorizzazioni amministrative non costituisca un vizio tale da inficiare la validità dell’intero contratto di affitto di azienda.
Il cessionario o l’affittuario dell’azienda, tramite l’inoltro al SUAP della segnalazione certificata di inizio attività (c.d. “SCIA”), sarà, pertanto, tenuto a richiedere una nuova licenza analoga a quella posseduta dal cedente o dall’affittante, oppure potrà domandare la voltura a suo nome della licenza già esistente.
Ciò premesso, è opportuno inserire nell’atto una clausola che subordini l’efficacia del contratto di cessione o di affitto di azienda al previo ottenimento, da parte del cessionario o dell’affittuario, di un’autorizzazione ex novo o della voltura di quella attuale. In mancanza di una pattuizione del seguente tenore, il contratto de quo resta, infatti, perfettamente valido ed efficace, obbligando il cessionario o l’affittuario a far fronte ai relativi adempimenti contrattuali, pur non potendo, di fatto, essere esercitata l’attività per assenza della necessaria licenza.
Nello specifico caso di contratto di affitto di azienda, il suo effettivo titolare, al termine del rapporto contrattuale, sarà tenuto, a sua volta, a richiedere una nuova autorizzazione amministrativa abilitante l’esercizio dell’attività.
Infine e non da ultimo, si segnala che le considerazioni sopraesposte valgono anche in caso di cessione o di affitto di ramo di azienda. Secondo il TAR Puglia, infatti, la cessione del ramo di azienda non produce un automatico trasferimento della relativa autorizzazione amministrativa[3].
[1] Cass. Civile, n. 26499/2013.
[2] Cass. Civile, 16 maggio 2023, n. 13363 che, a sua volta, conferma il principio dell’instrasferibilità delle autorizzazioni amministrative già espresso dalla Cass. Civile, 16 ottobre 2006, n. 22112 e dalla Cass. Civile, 6 febbraio 2004, n. 2240.
[3] TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 24 marzo 2023, n. 394.