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Entro il prossimo 1° settembre sarà possibile inviare le domande per richiedere gli indennizzi dei danni subiti indirettamente dalle imprese del settore dell’allevamento avicolo in relazione alle misure di restrizione alle movimentazioni degli avicoli e dei volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021-31 maggio 2022.
AGEA interviene per fornire ulteriori chiarimenti rispetto alle Istruzioni Operative n. 49 del 22 maggio 2023.
Con le istruzioni Operative n. 70/2023, in particolare, AGEA è tornata ad illustrare le misure previste per il settore avicolo, nonché le modalità di presentazione delle domande.
Ricordiamo che possono beneficiare degli indennizzi gli incubatoi, gli allevamenti da riproduzione, gli allevamenti da ingrasso, gli allevamenti per la produzione di uova da consumo, gli svezzatori, i centri imballaggio uova, i mattatoi ed i trasformatori.
Le aziende avicole ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche: pollo, faraona, anatra, oca, gallina ovaiola pollastra, cappone, pulcini delle specie elencate, tacchino, uova da consumo e da cova del genere gallus e meleagris, specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne).
Le suddette aziende devono avere:
I beneficiari dovranno disporre di un fascicolo aziendale aggiornato, che includa l’indirizzo PEC aziendale (l’e-mail deve essere attiva e aggiornata).
Inoltre, l’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza, nel fascicolo, delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.
Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie per contenere l’epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022.
Non sono ritenute valide le richieste di sostegno concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022.
Nelle Istruzioni Operative n. 70, al paragrafo 5, sono riepilogati in forma tabellare gli interventi attivati. La tabella riporta, per ciascun intervento, l’indennizzo unitario e i coefficienti di indennizzo.
I beneficiari presentano le domande di indennizzo ad AGEA per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola. La presentazione della domanda avviene mediante invio della stessa, via Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo: protocollo@pec.agea.gov.it all’attenzione dell’Ufficio Aiuti Nazionali e FEAD - Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane ai sensi del D.M. 5 aprile 2023 n. 193915, entro il termine del 1° settembre 2023.