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Nella giornata del 20 luglio 2023, nell'aula della Camera si è tenuta la discussione generale sul D.D.L. di conversione del D.L. n. 61/2023, c.d. Decreto Alluvione, da convertire in legge entro il prossimo 31 luglio 2023.
Nel corso della discussione, in Commissione ambiente sono state apportate alcune modifiche al testo originario del decreto.
In relazione alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali, sono stati riscritti i commi da 1 a 5 dell’art. 12, D.L. n. 61/2023, che accordano misure di sostegno alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
La nuova formulazione della disposizione prevede, in particolare, che le imprese agricole di cui all’art. 2135, Codice Civile, comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, possano beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 102/2004, a condizione che:
Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta delle Regioni di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, dichiarerà l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.
Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche dovranno quindi essere trasmesse alla Regione competente, che provvederà a istruirle e ad erogare gli aiuti.
Le denunce per i danni alle produzioni vegetali, invece, dovranno essere trasmesse ad Agri-CAT S.r.l. (ossia, al soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici di cui all’art. 1, comma 515, Legge n. 234/2021).
È stato poi approvato un ulteriore emendamento, che consente alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di ristrutturare i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale e non rateale, previa trasmissione di un’apposita comunicazione a cura dell'impresa stessa, per un periodo di rimborso fino a 25 anni, di cui uno di preammortamento.