Sul sito istituzionale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) è stata comunicata la pubblicazione dell'avviso di cui al D.M. 19 aprile 2023, con cui sono definite le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, missione 2, momponente 1, investimento 2.2, "Parco Agrisolare".
Il nuovo avviso, ai sensi del D.M. MASAF n. 211444 del 19 aprile 2023 è relativo al finanziamento di impianti fotovoltaici da installare su edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, con le risorse residue della misura "Parco Agrisolare", pari a circa 1 miliardo di euro.
Tra le principali novità del nuovo bando:
- l’incremento dell'intensità di aiuto massima concedibile fino all'80% per le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione agricolo in agricolo;
- l’introduzione della nuova fattispecie di autoconsumo condiviso;
- la partecipazione di imprese in forma aggregata;
- la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino ad un massimo di 1.000 kWp per impianto;
- il raddoppio della spesa massima ammissibile per sistemi di accumulo fino a 100.000 euro;
- il raddoppio della spesa massima ammissibile per dispositivi di ricarica fino a 30.000 euro;
- la spesa massima per beneficiario pari a 2.330.000 euro.
Le domande dovranno essere presentate tramite la piattaforma informatica predisposta dal soggetto attuatore GSE, accessibile dall'area clienti GSE a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 12 ottobre 2023.
I beneficiari
Come precisato dall’art. 4, comma 1, D.M. 19 aprile 2023, possono beneficiare della misura di intervento:
- gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- le imprese agroindustriali;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135, Codice Civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001;
- i soggetti di cui alle lett. a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.), Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I), reti d’imprese, Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
L’accesso al contributo richiede che l’impianto fotovoltaico sia di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp), non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.
Incremento dell’intensità massima del contributo
I beneficiari, all’atto della presentazione della proposta, dovranno indicare nel portale dapprima la tabella cui appartengono e successivamente il proprio codice ATECO prevalente.
In particolare, per gli interventi da realizzare nelle imprese attive nel settore della produzione primaria (tabella 1°), l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari all’80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del Regolamento Operativo.
Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli (tabella 2A), l’intensità massima riconoscibile è pari all’80% delle spese ammissibili. È richiesto, in questo caso, che la potenza dell’impianto fotovoltaico sia compresa tra 6 kWp e 200 kWp.
Qualora, invece, la potenza dell’impianto sia compresa tra 200 e 500 KWp, l’intensità massima scende al 65% delle spese ammissibili, riducendosi ulteriormente al 50% delle spese ammissibili nel caso di impianti di potenza compresa tra 500 e 1.000 kWp.
Per gli interventi da realizzare dalle imprese attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (tabella 3A), l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili.
In questo caso, l'intensità del contributo può essere maggiorata del:
- 20%, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10%, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15%, per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a), TFUE.
Inoltre, per gli investimenti nelle imprese del settore della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo ovvero il limite di autoconsumo condiviso, in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e nel rispetto dei relativi divieti applicabili (art. 2, comma 3 del Decreto - tabella 4A), l’intensità dell’aiuto è pari al 30% delle spese ammissibili; tuttavia, l'intensità del contributo può essere così maggiorata:
- 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15% per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a), TFUE.
Autoconsumo condiviso
Come noto, la prima versione del bando Parco Agrisolare previsto dal PNRR richiedeva che l’impianto fosse dimensionato al fabbisogno energetico dell’impresa che effettuava l’investimento.
Pertanto, erano ammessi al contributo solo gli impianti dimensionati per soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda, a condizione che la loro capacità produttiva annua non superasse il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l'elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.
Ciò vale anche per l’attuale bando, tuttavia il D.M. 19 aprile 2023 ha previsto che qualora più aziende agricole, costituite in forma aggregata, realizzino l’investimento per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, gli impianti siano ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare, al più, il fabbisogno energetico di tutti i soggetti beneficiari. Le aziende agricole che costituiscono l’aggregato devono ricadere tutte nella medesima tabella di cui all’Allegato A al citato decreto.
Partecipazione di imprese in forma aggregata
Potranno beneficiare della misura anche i c.d. “soggetti aggregati”, ossia più imprese e/o aziende agricole, costituite in forma aggregata regolata da specifici accordi privatistici tra le imprese rimessi alla loro libera determinazione (ivi incluse A.T.I., R.T.I., reti di imprese agricole e Comunità Energetiche Rinnovabili), che realizzino l’investimento per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, con l’obiettivo di soddisfare al più il fabbisogno energetico di tutti i soggetti aggregati. Le imprese e/o aziende agricole che costituiscono l’aggregato devono ricadere tutte nella medesima tabella di cui all’allegato A del decreto.
Il Regolamento precisa che per i soggetti aggregati, al solo soggetto promotore (l’impresa agricola che presenta l’istanza) saranno imputate tutte le spese relative all’intervento e sarà considerato il “Soggetto Beneficiario” della proposta. Pertanto, il GSE erogherà conseguentemente gli incentivi spettanti a tale soggetto, che sarà altresì destinatario di tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al beneficio, ivi comprese le eventuali richieste di integrazione documentale/interlocutorio o le eventuali comunicazioni contenenti i motivi ostativi all’ottenimento del beneficio e le eventuali revoche.
Le aziende agricole aggregate che condividono i fabbisogni energetici ai fini del dimensionamento dell’impianto devono definire, nell’ambito dell’accordo privatistico, i criteri per la condivisione della relativa produzione elettrica afferente all’autoconsumo condiviso ovvero il beneficio derivante dalla produzione di energia elettrica prodotta dall’impianto realizzato.
Non possono essere soggetti beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore a euro 7.000. Invece, può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore a euro 7.000 nell’anno precedente la richiesta (art. 4, comma 2, D.M. 19 aprile 2023).
Possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino ad un massimo di 1.000 kWp per impianto
Il D.M. 19 aprile 2023 consente di effettuare impianti fotovoltaici sui tetti e sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale. Gli investimenti devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1.000 kWp.
Inoltre, unitamente all’installazione degli impianti fotovoltaici, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente; tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti, la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria), la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aerazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; ad ogni modo, il sistema di aerazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.
Spese per sistemi di accumulo, spese per dispositivi di ricarica, spesa massima ammessa
La spesa massima ammissibile per ciascuna singola Proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore a 2.330.000 euro.
Ogni singolo beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva, comunque, non superiore a euro 2.330.000 così ripartiti:
- fino a 1.500.000 euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici;
- fino a 700.000 euro per gli interventi complementari (rimozione dell’amianto, aerazione, isolamento);
- fino a 100.000 euro per i sistemi di accumulo;
- fino a 30.000 euro per i dispositivi di ricarica.
Nel Regolamento Operativo è riportata in modo dettagliato la documentazione che dovrà essere allegata in sede di adesione al bando Parco Agrisolare. Si rimanda alla lettura del paragrafo 6.2 del Regolamento per la consultazione della documentazione necessaria in relazione ai diversi interventi attuati.
Allegati:
- Avviso Pubblico
- Allegato A "Regolamento Operativo"
- Allegato B "Codici ATECO Agrisolare"
- Allegato C "Allegati TFUE"
- Allegato D "Simulatore analisi controfattualità grandi imprese"
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