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Lo scorso 31 luglio è definitivamente cessata la normativa emergenziale che consentiva lo svolgimento delle assemblee societarie in modalità telematiche, anche in mancanza di un’apposita clausola statutaria. Lo svolgimento delle assemblee da remoto resta tuttavia ancora ammesso qualora previsto da una clausola statutaria, ancorché di generico tenore.
Come sopra anticipato, il 31 luglio 2023 è definitivamente cessata la vigenza della normativa emergenziale in materia di svolgimento delle assemblee societarie in forma telematica.
La norma transitoria recata dall’art. 106, D.L. n. 18/2020, emanata nei primi giorni dell’emergenza pandemica e prorogata, da ultimo, dalla Legge n. 14/2023, non trova dunque più applicazione, con il conseguente ripristino delle ordinarie modalità di tenuta delle assemblee societarie previste dal Codice Civile.
Tuttavia, secondo lo Studio n. 41/2023 del Consiglio Nazionale del Notariato, la tenuta delle assemblee societarie in audio o video conferenza è ancora ammessa qualora prevista da una apposita clausola statutaria.
A tal fine, è sufficiente che lo Statuto contempli una previsione generica del seguente tenore: “L’assemblea può svolgersi mediante strumenti di telecomunicazione.”
In presenza di una clausola di tale tenore, è facoltà dell’organo amministrativo decidere se l’assemblea debba svolgersi solo in un determinato luogo fisico, se debba svolgersi in un luogo fisico ma con la partecipazione dei soci in modalità telematica oppure se possa svolgersi completamente in audio/video conferenza, senza che ricorra la necessità di convocarla in un determinato luogo fisico.
In mancanza di tale previsione statutaria o in presenza di un espresso divieto, pertanto, non è più possibile ricorrere allo svolgimento in modalità telematica delle assemblee societarie. Tale preclusione parrebbe inoltre operare qualora lo Statuto legittimi tale modalità di tenuta dell’assemblea soltanto in talune circostanze (come, ad esempio, nel caso delle assemblee di bilancio e di nomina degli organi sociali, ma non nelle assemblee di modifica statutaria).
Lo Studio n. 41/2023 del Consiglio Nazionale del Notariato smentisce dunque l’orientamento assunto dai notai del Triveneto, che sosteneva la liceità dell’audio/video conferenza anche in mancanza di alcuna previsione statutaria in materia.
Lo studio, inoltre, legittima la diffusa prassi di limitarsi, nell’avviso di convocazione, a precisare soltanto la modalità di svolgimento a distanza dell’assemblea, rinviando ad una separata comunicazione l’indicazione della piattaforma e delle credenziali di accesso.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha poi evidenziato che la modalità telematica di tenuta delle assemblee societarie può essere legittimamente estesa alle riunioni degli altri organi societari, quali, ad esempio, il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, il Consiglio di sorveglianza e il Consiglio di gestione.
Da ultimo, lo studio del notariato evidenzia che l’inserimento nello Statuto della clausola che autorizza lo svolgimento dell’assemblea con strumenti di telecomunicazione, non configura una modificazione dei diritti di partecipazione del socio, con la conseguenza che il socio assente o dissenziente non matura il diritto di recesso dalla società.