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Le somme che, a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo.
Tuttavia, l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente, entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità (il c.d. avviso bonario), provvede al pagamento delle somme ivi richieste.
In alternativa, qualora il contribuente ritenga la pretesa infondata e gli importi non siano rideterminati in sede di autotutela, è possibile attendere la notifica della cartella di pagamento per poi presentare ricorso.
In ogni caso, il pagamento nei termini consente al contribuente di beneficiare di una importante riduzione delle sanzioni amministrative ordinariamente applicabili e gli interessi sono dovuti solo fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.
Tipologia controllo |
Sanzione ordinaria |
Sanzione ridotta |
Controllo automatico della dichiarazione (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) |
30% |
10% |
Controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973) |
30% |
20% |
Le somme liquidate con il c.d. avviso bonario possono essere pagate in un’unica soluzione, oppure in forma rateale (le somme da versare, inoltre, possono essere compensate con gli eventuali crediti fiscali vantati dal contribuente).
Il pagamento in forma rateale non comporta la presentazione di alcuna richiesta, ma richiede unicamente il versamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile un simulatore di calcolo delle rate (comprensive d’interessi), che consente anche la stampa dei singoli Modelli F24 di versamento.
La rateizzazione è ammessa in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dall’ammontare delle somme dovute.
Le rate successive alla prima scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sulle stesse maturano gli interessi del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data è indicata nell’avviso bonario).
Il mancato pagamento della prima rata entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione determina la decadenza dal beneficio della rateazione; in questo caso, l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni, in misura piena, è iscritto a ruolo.
Allo stesso modo, l’omesso pagamento di anche una sola delle rate successive alla prima entro il termine fissato per il versamento di quella successiva (ad esempio, quando la seconda rata non è pagata entro il termine fissato per il pagamento della terza), comporta la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo delle somme residue, al netto di quanto già corrisposto.
In caso di mancato pagamento, in particolare, le somme richieste sono iscritte a ruolo con applicazione della sanzione ordinaria (30%). La relativa cartella di pagamento è quindi notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.
L’intervenuta decadenza dalla dilazione degli avvisi bonari non preclude, comunque, la possibilità di dilazionare le somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella di pagamento.
In relazione alle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi bonari, opera il c.d. lieve inadempimento. È previsto, in particolare, che il ritardo nel pagamento della prima o unica rata non superiore a 7 giorni, oppure l’insufficiente pagamento di una rata diversa dalla prima, per una frazione non superiore al 3% e, comunque, a 10.000 euro, non determini la decadenza dal beneficio della rateazione.
La decadenza dalla rateazione, pertanto, può intervenire al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
Nei casi di lieve inadempimento, come pure nell’ipotesi di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l’Amministrazione Finanziaria procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione del 30%, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
Tuttavia, l’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a sanare l’inadempimento con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, entro il termine di pagamento della rata successiva, oppure, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro novanta giorni dalla scadenza.
Nel corso del periodo estivo compreso tra il 1° agosto ed il 4 settembre è sospeso il pagamento degli avvisi bonari, pur limitatamente al versamento della prima o unica rata. La sospensione non si estende dunque alle rate successive alla prima, che devono essere corrisposte nei termini previsti.
In particolare, l’art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/2016, accorda la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre 2023 dei termini per il pagamento delle somme contenute negli avvisi bonari, nonché di quelle inerenti alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Tuttavia, la sospensione riguarda esclusivamente il pagamento dell’intero importo o della prima rata (da corrispondere entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità), ma non delle rate successive alla prima.
Di conseguenza, le rate successive alla prima, in scadenza nel periodo temporale di sospensione, devono essere versate regolarmente entro i termini previsti.
I soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, erano residenti o avevano la sede in uno dei territori di cui all’Allegato 1, D.L. n. 61/2023, c.d. Decreto Alluvione, interessati dall’alluvione che ha colpito le zone dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, beneficiano della sospensione degli adempimenti e dei versamenti in scadenza nel periodo 1° maggio - 31 agosto 2023.
Di conseguenza, le rate successive alla prima, in scadenza dal 1° maggio al 31 agosto, possono essere corrisposte entro il 1° settembre 2023.
In caso di avvisi bonari, inoltre, la ripresa dei termini è prevista a partire dal 5 settembre 2023, poiché si deve considerare anche la pausa estiva (FAQ del 28 giugno 2023).