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Il 22 maggio 2023 è stato pubblicato il D.M. 22 maggio 2023, con il quale il MASAF ha definito i contributi per il pagamento dei premi assicurativi e gli interventi compensativi ex-post per i danni subiti nel settore agricolo nelle aree colpite da avversità atmosferiche equiparabili a calamità naturali.
Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi sono incentivi destinati alle microimprese, alle piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli. Queste imprese possono beneficiare di contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative che coprono una serie di rischi, tra cui:
La misura massima di aiuto per le polizze di cui al primo punto è limitata al 70% del costo del premio assicurativo per i contratti che prevedono un indennizzo qualora il danno sia superiore al 30% della produzione.
In relazione ai rischi di cui al secondo e al terzo punto, l’intensità massima dell’aiuto è limitata al 50% del costo del premio assicurativo.
Gli aiuti compensativi mirano a risarcire i danni subiti dalle produzioni agricole, dalle strutture aziendali e dagli impianti produttivi che non sono inclusi nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura. Questi danni devono essere causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali e devono superare il 30% della produzione. Questi contributi sono volti a sostenere la ripresa economica e produttiva delle microimprese, delle piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria.
Gli aiuti sono concessi nel limite dell’importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento climatico avverso, previa valutazione dell’autorità regionale competente designata per l’istruttoria; i danni calcolati includono:
La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari è calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificato l’evento atmosferico avverso assimilabile ad una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l’avversità assimilabile ad una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l’avversità atmosferica assimilabile ad una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato per il prezzo medio di vendita. La riduzione può essere calcolata a livello annuo di produzione dell’azienda agricola o livello delle colture o del bestiame a seconda che siano state danneggiate entrambe o le strutture aziendali ovvero solo le colture o solo il bestiame.
I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico degli stessi prima del verificarsi dell’evento atmosferico avverso assimilabile ad una calamità naturale; tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento atmosferico avverso assimilabile ad una calamità naturale, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell’evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuale maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell’evento atmosferico avverso assimilabile alla calamità naturale.
Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti al 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista la copertura assicurativa.
Gli aiuti e gli eventuali pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all’80% dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ai sensi dell’art. 154 del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.
L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.
Le microimprese e le piccole e medie imprese coinvolte nella produzione agricola primaria dei prodotti agricoli rientranti nell'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) possono beneficiare di queste due tipologie di aiuti. Tuttavia, è importante notare che le imprese coinvolte nella pesca e nell'acquacoltura, come definite nell'Allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono escluse da tali benefici.
Vi sono alcune eccezioni e limitazioni agli aiuti:
Le domande per gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi devono includere informazioni essenziali, tra cui:
Gli indennizzi per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono concessi dopo l'adozione di un provvedimento regionale pertinente e l'emissione di un provvedimento formale di riconoscimento dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale da parte del Ministro dell'Agricoltura. Questo processo è avviato dalla presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario, seguendo le procedure stabilite dalla Regione territorialmente competente.