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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso disponibili le istruzioni per la richiesta dei crediti d’imposta riconosciuti dal c.d. Decreto Lavoro, a favore delle imprese esercenti l’attività di trasporto merci in c/proprio e in c/terzi, nonché delle imprese che effettuano il servizio di trasporto di persone.
Le imprese interessate, in particolare, devono presentare un’apposita istanza mediante la piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane, entro specifici termini, differenziati in base alla tipologia dell’impresa beneficiaria (trasporto di merci o trasporto di persone).
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei carburanti, nell’ambito del D.L. n. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter e della Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, il Legislatore ha stanziato specifici fondi per il 2022 e il 2023 a favore delle imprese di autotrasporto merci e di quelle esercenti l’attività di trasporto di persone su strada.
In seguito, la disciplina agevolativa è stata compiutamente definita dall’art. 14, D.L. n. 144/2022, che ha previsto il riconoscimento di appositi crediti d’imposta a favore delle sopraindicate imprese.
Da ultimo, lo scorso 16 agosto 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha annunciato la firma dei decreti attuativi delle agevolazioni in esame, anticipando, in attesa della pubblicazione dei predetti decreti, le modalità di presentazione delle domande di richiesta dei crediti d’imposta.
Con la modifica dell’art. 14, D.L. n. 144/2022, è stata autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per il 2022, da utilizzare a favore delle imprese del settore dell’autotrasporto di merci di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/1995.
In particolare, è stata prevista l’erogazione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di beni in c/proprio ed iscritte nell’apposito elenco di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 2, D.Lgs n. 504/1995, nella misura massima del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 e, comunque, nel limite massimo delle risorse stanziate, per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria EURO 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività (al netto dell’IVA), comprovato mediante le relative fatture di acquisto.
Le eventuali risorse residue saranno utilizzate per il riconoscimento del contributo, sempre sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t iscritte nell’Albo degli Autotrasportatori di beni per c/terzi di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1, D.Lgs n. 504/1995.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in esame, le imprese interessate dovranno presentare un’apposita istanza mediante la piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane, a partire dalle ore 15:00 dell’11 settembre 2023 e fino alle ore 23:59 del 29 settembre 2023.
L’accesso alla piattaforma elettronica, suddivisa in due aree distinte, deve essere effettuato da parte del Legale Rappresentante dell’impresa tramite SPID, CNS o CIE (a seguito dell’autenticazione, tuttavia, il Legale Rappresentante potrà individuare altri soggetti autorizzati ad operare per conto dell’impresa richiedente).
Alla domanda vanno allegati due files (con estensione .csv) compilati come negli esempi proposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel proprio sito Internet:
L’agevolazione è concessa entro il limite delle risorse disponibili (pari a 85 milioni di euro) ed entro l’importo massimo stabilito dalla Comunicazione C(2023) 1711 final, relativa al quadro temporaneo degli aiuti a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, pari a 2 milioni di euro (250.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e 300.000 euro per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura).
Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti sia:
Il bonus in esame deve essere utilizzato in compensazione orizzontale nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, non operano il limite di 2 milione di euro annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti e neppure quello di 250.000 euro annui, previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi. Il credito d’imposta deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2023.
Il credito d’imposta non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR; lo stesso soggiace al rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con la modifica dell’art. 1, comma 503, Legge n. 197/2022, è stata autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2023, volta al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t e iscritte nell’Albo degli Autotrasportatori di beni per c/terzi di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1, D.Lgs. n. 504/1995.
In particolare, è stata prevista l’erogazione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che effettuano i servizi di trasporto di merci, pari al 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria EURO 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato dalle relative fatture d’acquisto.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le imprese interessate devono presentare un’apposita istanza mediante la piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane, a partire dalle ore 15:00 del 18 settembre 2023 e fino alle ore 23:59 del 6 ottobre 2023.
L’accesso alla piattaforma elettronica, suddivisa in due aree distinte, deve essere effettuato da parte del Legale Rappresentante dell’impresa, tramite SPID, CNS o CIE (a seguito dell’autenticazione, tuttavia, il Legale Rappresentante potrà individuare altri soggetti autorizzati ad operare per conto dell’impresa richiedente).
Alla domanda devono essere allegati due files (con estensione .csv) compilati come negli esempi proposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel proprio sito Internet.
L’agevolazione è concessa nel limite delle risorse disponibili (pari a 200 milioni di euro) ed entro l’importo massimo stabilito dalla Comunicazione UE C(2023) 1711 final, pari a 2 milioni di euro.
Il bonus in esame deve essere utilizzato in compensazione orizzontale nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, non operano il limite di 2 milione di euro annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti e neppure quello di 250.000 euro annui, previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi. Il credito d’imposta deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2023.
Il credito d’imposta non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR; lo stesso soggiace al rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con la modifica dell’art. 14, D.L. n. 144/2022, il Legislatore ha destinato 15 milioni di euro per l’anno 2022 a favore delle imprese del settore:
È prevista, in particolare, l’erogazione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che effettuano i predetti servizi di trasporto di persone su strada, pari alla misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo semestre 2022 e, comunque, nel limite massimo delle risorse stanziate, per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria EURO 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in esame, le imprese interessate devono presentare un’apposita istanza mediante la piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane, a partire dalle ore 15:00 del 14 settembre 2023 e fino alle ore 23:59 del 4 ottobre 2023.
L’accesso alla piattaforma elettronica, suddivisa in due aree distinte, deve essere effettuato da parte del Legale Rappresentante dell’impresa, tramite SPID, CNS o CIE (a seguito dell’autenticazione, tuttavia, il Legale Rappresentante potrà individuare altri soggetti autorizzati ad operare per conto dell’impresa richiedente).
Alla domanda devono essere allegati due files (con estensione .csv) compilati come negli esempi proposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel proprio sito Internet:
L’agevolazione è concessa nel limite delle risorse disponibili (pari a 15 milioni di euro) ed entro l’importo massimo stabilito dalla Comunicazione UE C(2023) 1711 final, pari a 2 milioni di euro.
Il bonus deve essere utilizzato in compensazione orizzontale nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, non operano il limite di 2 milione di euro annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta e neppure quello di 250.000 euro annui, previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi. Il credito d’imposta deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2023.
Il credito d’imposta non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR; lo stesso soggiace al rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Una volta acquisiti i dati ricevuti dall’Agenzia delle Dogane, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verificherà sul Registro Nazionale Aiuti di Stato l’importo effettivamente concedibile alla singola impresa beneficiaria (tenendo conto dei limiti sopra indicati).
A seguito di tali verifiche, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicherà un decreto di concessione dei bonus, procedendo altresì ad annotare nel Registro Nazionale Aiuti di Stato l’aiuto concesso alla singola impresa.
Infine, attraverso l’Agenzia delle Dogane, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito d’imposta concesso.