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Il presupposto impositivo del canone speciale RAI ricorre in capo ai soggetti che detengono, al di fuori dell’’ambito familiare e, comunque, a scopo di lucro diretto o indiretto, uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
In questi giorni molti soggetti esercenti attività d’impresa stanno ricevendo, a mezzo PEC, il bollettino di pagamento del canone speciale RAI, con allegato l’invito a regolarizzare la propria posizione, anche in relazione alle annualità precedenti, corrispondendo le somme dovute.
Per il mancato versamento del canone speciale RAI trova applicazione la sanzione amministrativa fissata nella misura variabile da 103,29 a 516,45 euro.
Riteniamo dunque opportuno ricordare che il canone speciale RAI non è, in generale, dovuto per il semplice possesso di PC, tablet e smartphone. Infatti, ancorché il presupposto impositivo è costituito dalla mera detenzione dell’apparecchio, a nulla rilevando l’eventuale destinazione ad usi diversi dalla visione o dall’ascolto di programmi radiotelevisivi (ad esempio, apparecchi televisivi utilizzati per la proiezione di immagini pubblicitarie), è da ritenersi “atto o adattabile” alla ricezione di programmi radiotelevisivi e, quindi, soggetto al pagamento del canone di abbonamento, soltanto il dispositivo dotato almeno del sintonizzatore idoneo a operare nelle bande di frequenze destinate al servizio radiotelevisivo.
Di conseguenza, i computer, gli smartphone ed i tablet non dotati del sintonizzatore, non costituiscono apparecchi radiotelevisivi e, pertanto, non sono soggetti al pagamento del canone speciale.
In tale ipotesi è dunque opportuno rispondere alla comunicazione ricevuta dalla RAI, trasmettendo una PEC del seguente tenore: “L’apparecchio detenuto è privo di sintonizzatore e, di conseguenza, il canone speciale RAI non è dovuto”.
Qualora, invece, siano detenuti dispositivi provvisti del sintonizzatore, ricorre l’obbligo di pagamento del canone speciale RAI.
Nella comunicazione in esame, inoltre, la RAI ricorda che il canone costituisce un tributo e, pertanto, le imprese e le società sono tenute a indicare nella propria dichiarazione dei redditi il numero dell’abbonamento speciale.
A tal fine, ricorre l’obbligo di compilare:
In particolare, è necessario indicare:
In caso di indicazione dei codici “1” o “2”, è poi necessario riportare i dati relativi all’abbonamento RAI, nell’apposito prospetto del quadro RS e, in particolare:
In tali righi di quadro RS devono essere forniti i seguenti dati: