Il presupposto impositivo del canone speciale RAI ricorre in capo ai soggetti che detengono, al di fuori dell’’ambito familiare e, comunque, a scopo di lucro diretto o indiretto, uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
In questi giorni molti soggetti esercenti attività d’impresa stanno ricevendo, a mezzo PEC, il bollettino di pagamento del canone speciale RAI, con allegato l’invito a regolarizzare la propria posizione, anche in relazione alle annualità precedenti, corrispondendo le somme dovute.
Per il mancato versamento del canone speciale RAI trova applicazione la sanzione amministrativa fissata nella misura variabile da 103,29 a 516,45 euro.
Riteniamo dunque opportuno ricordare che il canone speciale RAI non è, in generale, dovuto per il semplice possesso di PC, tablet e smartphone. Infatti, ancorché il presupposto impositivo è costituito dalla mera detenzione dell’apparecchio, a nulla rilevando l’eventuale destinazione ad usi diversi dalla visione o dall’ascolto di programmi radiotelevisivi (ad esempio, apparecchi televisivi utilizzati per la proiezione di immagini pubblicitarie), è da ritenersi “atto o adattabile” alla ricezione di programmi radiotelevisivi e, quindi, soggetto al pagamento del canone di abbonamento, soltanto il dispositivo dotato almeno del sintonizzatore idoneo a operare nelle bande di frequenze destinate al servizio radiotelevisivo.
Di conseguenza, i computer, gli smartphone ed i tablet non dotati del sintonizzatore, non costituiscono apparecchi radiotelevisivi e, pertanto, non sono soggetti al pagamento del canone speciale.
In tale ipotesi è dunque opportuno rispondere alla comunicazione ricevuta dalla RAI, trasmettendo una PEC del seguente tenore: “L’apparecchio detenuto è privo di sintonizzatore e, di conseguenza, il canone speciale RAI non è dovuto”.
Qualora, invece, siano detenuti dispositivi provvisti del sintonizzatore, ricorre l’obbligo di pagamento del canone speciale RAI.
Le indicazioni nel Modello Redditi
Nella comunicazione in esame, inoltre, la RAI ricorda che il canone costituisce un tributo e, pertanto, le imprese e le società sono tenute a indicare nella propria dichiarazione dei redditi il numero dell’abbonamento speciale.
A tal fine, ricorre l’obbligo di compilare:
- il prospetto presente nel frontespizio del Modello Redditi PF “CANONE RAI IMPRESE”;
- la casella “Canone RAI” presente nel prospetto “ALTRI DATI” del frontespizio del Modello Redditi SP e SC.
In particolare, è necessario indicare:
- il codice “1”, in caso di detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio;
- il codice “2”, in caso di detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive;
- il codice “3”, qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio dotato di sintonizzatore.
In caso di indicazione dei codici “1” o “2”, è poi necessario riportare i dati relativi all’abbonamento RAI, nell’apposito prospetto del quadro RS e, in particolare:
- nei righi RS41 e RS42 del Modello Redditi PF;
- nel rigo RS47 del Modello Redditi SP;
- nei righi RS111 e RS112 del Modello Redditi SC;
- nei righi RS81 e RS82 del Modello Redditi ENC, per gli enti non commerciali che esercitano in via non prevalente un’attività commerciale.
In tali righi di quadro RS devono essere forniti i seguenti dati:
- il numero dell’abbonamento speciale alla radio o alla televisione;
- la categoria di appartenenza per l’applicazione della tariffa di abbonamento;
- la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale.
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