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In data 3 agosto c.a., il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ha approvato, in via preliminare, lo schema del Decreto Legislativo che interviene di nuovo sul sistema dei controlli, a seguito dell’ultima recente riforma attuata con il D.Lgs. 20 del 23 febbraio 2018[1]. Si resta in attesa di eventuali correzioni presso le Commissioni parlamentari.
Tale provvedimento era stato previsto dalla Legge Nazionale sull’Agricoltura Biologica (art. 19, Legge n. 23 del 9 marzo 2022[2]), con l’attribuzione della delega sul sistema dei controlli al Governo.
In effetti, si tratta di un adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (Reg. (UE) n. 2018/848[3]), e del Regolamento relativo ai controlli ufficiali (Reg. (UE) n. 2017/625[4]).
Dalla nota diffusa dal Consiglio dei Ministri, emerge come gli interventi previsti riguardino:
[1] D.Lgs. 23 febbraio 2018, n. 20 “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della Legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della Legge 12 agosto 2016, n. 170” (18G00045) (GU Serie Generale n.67 del 21 marzo 2018).
[2] Legge 9 marzo 2022, n. 23 “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico” (22G00031).
[3] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
[4] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle Direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la Decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali)Testo rilevante ai fini del SEE.