L’intervento del Ministero del Made in Italy (MIMIT) sostiene progetti innovativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la competitività delle piccole e medie imprese - fra cui le imprese agricole - della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che facciano utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali.
In data 2 settembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto datato 13 luglio 2023 firmato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il Decreto assegna 300 milioni di euro a sostegno di progetti innovativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la competitività delle piccole e medie imprese della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che facciano utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (“Key Enabling Technologies” o “KETs”).
In particolare, l’obiettivo delle misure è quello di “sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di specializzazione” (art. 2 del Decreto).
Fra i soggetti ammessi, ritroviamo anche le imprese agricole che potranno agire, come si dirà meglio nel seguito, come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto.
Come si legge nel Comunicato stampa del 7 agosto 2023, il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero con successivi provvedimenti.
I progetti ammissibili
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.
Tali progetti devono essere realizzati mediante lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, ovvero quelle riportate nell’Allegato 1 al Decreto:
- Materiali avanzati e nanotecnologia;
- Fotonica e micro/nano elettronica;
- Sistemi avanzati di produzione;
- Tecnologie delle scienze della vita;
- Intelligenza artificiale;
- Connessione e sicurezza digitale.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, tali progetti devono essere realizzati dai soggetti individuati dal Decreto, nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nei territori delle Regioni meno sviluppate, ovvero - come definite dalla norma stessa - Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
Inoltre, i progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori ad euro 1.000.000,00 e non superiori ad euro 5.000.000,00 e, comunque, per le imprese, non superiori al 60% della media del fatturato relativo agli ultimi due esercizi contabili del singolo soggetto proponente.
Per quanto concerne l’avviamento dei progetti, essi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data di emanazione del decreto di concessione. La durata dovrà essere non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero potrà concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi.
Ambito soggettivo - progetti da realizzare in forma collaborativa
L’intervento è rivolto ai seguenti soggetti (art. 3 del Decreto):
- le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi e attività di trasporto per terra, acqua o aria, ivi comprese le imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del Codice Civile, in favore delle imprese di cui ai primi due punti sopra;
- i centri di ricerca;
- le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto;
- gli organismi di ricerca, anch’essi che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto.
Tali soggetti devono realizzare i progetti di ricerca e sviluppo in forma collaborativa. A tal fine, i progetti sono ammissibili se realizzati, in alternativa, secondo una di queste modalità:
- progetto realizzato congiuntamente da più proponenti, che preveda:
-
- un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l'impresa capofila;
- almeno una PMI tra i soggetti proponenti;
- che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili;
- il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato[1].
-
- progetto realizzato da una PMI ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione quale singola proponente, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10% dei costi complessivi ammissibili del progetto.
Le spese ammissibili e le agevolazioni concesse
Alla luce dell’art. 5 del Decreto, sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi a:
- il personale del soggetto proponente impegnato nel progetto, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto dell'iniziativa. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;
- i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- le spese generali relative al progetto;
- i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie nelle seguenti forme, in concorso tra loro:
- nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50% dei costi e delle spese ammissibili;
- nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
- 35% per le imprese di piccola dimensione;
- 30% per le imprese di media dimensione;
- 25% per le imprese di grande dimensione.
[1] Ai sensi dell’art. 3 del Decreto, il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: (i) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; (ii) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo; (iii) l'individuazione dell'impresa capofila, che agisce in veste di mandataria dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
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