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Nell’ambito della discussione sulle possibili modifiche al regime delle locazioni brevi, spunta l’ipotesi di una Banca Dati Nazionale dedicata a tali attività.
È tuttavia utile segnalare come già esista una banca dati delle strutture ricettive, instaurata per garantire legalità e trasparenza delle attività ricettive.
Il Codice Identificativo Regionale, noto come CIR, è assegnato da ciascuna Regione alle strutture ricettive. Si tratta di un codice alfanumerico che assume un ruolo di grande rilevanza nell'assicurare la regolarità e la trasparenza del settore.
Questo codice è obbligatorio per ogni tipo di struttura. Pertanto, la richiesta di attribuzione del CIR deve essere effettuata:
La disposizione con la quale vengono censiti con attribuzione di uno specifico codice identificativo comprende già gli affitti brevi di appartamenti senza Partita IVA.
Il codice CIR deve essere inserito sulla pubblicità dell’attività svolta e, pertanto, ogniqualvolta si proceda alla promozione e commercializzazione della stessa tramite scritti, stampati o con qualsiasi altro mezzo, anche online.
Anche i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, promuovendo le suddette attività ricettive, devono pubblicare il codice CIR sui propri canali informativi.
La sua esposizione è un dovere imprescindibile, anche sul web, sotto la minaccia di sanzioni pecuniarie, qualora le autorità comunali effettuino controlli di conformità.
Tale codice può non essere indicato nelle attività svolte che non siano direttamente correlate all’attività commerciale ed alla promozione e per situazioni correlate alla semplice visibilità della struttura (insegna, marchio identificativo, targhe della classificazione dell’attività, insegne stradali, piccoli gadget). Inoltre, non è obbligatoria l’indicazione del CIR quando la pubblicità dell’attività avviene sui mezzi di trasporto (bus, taxi, ecc.).
La Legge n. 58/2019, di conversione del D.L. n. 34/2019, costituisce la base legislativa per il Codice Identificativo Regionale (CIR). Questo codice, univoco per ogni struttura turistico-ricettiva, è rilasciato dalla Regione di competenza. La sua funzione è multipla: dall'identificazione univoca della struttura per scopi statistici e amministrativi al controllo delle attività svolte.
La sua importanza è cruciale per mantenere elevati standard di legalità all'interno del settore dell'ospitalità turistica. Le autorità possono fare affidamento sul CIR per tenere sotto controllo l'offerta turistica e intervenire in caso di comportamenti irregolari. Inoltre, il CIR può essere richiesto per accedere a bandi e incentivi promossi dalle Regioni o da altri Enti.
Il codice identificativo CIR deve essere visibile all'interno della struttura e utilizzato in ogni comunicazione ufficiale. La presenza del CIR è sinonimo di conformità alle leggi regionali e nazionali; un elemento di rassicurazione anche per i turisti che scelgono di soggiornare in una determinata struttura, garantendo loro un'esperienza turistica senza sorprese sgradite.
Le modalità di assegnazione e gestione del CIR possono variare da una Regione all'altra. In linea generale, quando una struttura ricettiva è registrata e autorizzata, riceve il proprio CIR a seguito della presentazione della SCIA.
Per le strutture già operanti, in genere, le Regioni consentono la possibilità di consultare il codice loro attribuito tramite apposite piattaforme il cui accesso avviene tramite autenticazione a mezzo SPID, carta CNS o CIE. In alternativa, è possibile richiedere il codice attribuito alla struttura ricettiva presso il Comune ove questa è ubicata.
Come detto, le strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione o gestione di portali telematici, hanno l’obbligo di indicare il CIR della struttura ricettiva quando effettuano attività di pubblicità o promozione della struttura ricettiva stessa.
A partire dal 30 settembre 2023, il mancato rispetto di tale obbligo sarà oggetto di sanzioni pecuniarie.
I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive che non rispettano gli obblighi di indicazione del CIR sono soggetti a sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.
I soggetti che esercitano attività di intermediari immobiliari nonché quelli che gestiscono portali telematici che non rispettano gli obblighi di indicazione del CIR sono invece soggetti a sanzione pecuniaria da 250 a 1.500 euro, per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva che pubblicizzano, promuovono o commercializzano.
La disposizione prevede un periodo transitorio, fino al 30 settembre 2023, nel corso del quale non saranno applicate sanzioni in capo ai soggetti non in regola con la normativa. È inoltre prevista la possibilità di utilizzare scorte di materiale pubblicitario in forma cartacea già stampato e quindi non riportante il codice CIR fino al 31 dicembre 2023.
Il CIR nella Regione Emilia-Romagna
Con la Delibera della Giunta Regionale n. 1270 del 25 luglio 2023, il termine del periodo transitorio, in cui non si applicheranno sanzioni nella Regione Emilia-Romagna, è stato posticipato al 31 dicembre 2023.