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A seguito del decesso di una persona fisica, si apre l’istituto della successione, in base al quale uno o più soggetti subentrano nella titolarità del patrimonio (c.d. “attivo ereditario”) o di singoli diritti patrimoniali del de cuius.
Il subentro si realizza anche per il c.d. “passivo ereditario”, ossia, in generale, per tutti i debiti del de cuius. Il trasferimento può avvenire per successione legittima oppure sulla base delle disposizioni testamentarie.
A seguito della successione è richiesta la presentazione della dichiarazione di successione (salvo i casi di esonero) ed il pagamento dell’eventuale imposta di successione.
Con Provvedimento 25 luglio 2023, prot. n. 275086/2023, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello da utilizzare per la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali.
In particolare, al fine di recepire le novità relative al trattamento fiscale applicabile al “legato di genere” e alle agevolazioni IVA per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36, l’Amministrazione Finanziaria ha modificato il modello a suo tempo approvato con il Provvedimento 28 dicembre 2017, prot. n. 305134/2017.
Il nuovo modello dovrà essere obbligatoriamente utilizzato a partire dal 27 ottobre 2023 (fino al 26 ottobre è dunque ancora possibile predisporre ed inviare il precedente modello).
L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare il modello di successione al mutato quadro normativo ed ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 19/E/2023 in relazione al trattamento applicabile al legato di genere, ossia il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l’appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti, per qualità e quantità, alle indicazioni del testatore.
Nella Circolare n. 19/E/2023, l’Agenzia delle Entrate, mutando il proprio precedente orientamento, ha chiarito che, ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, deve essere dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
Al fine di recepire il nuovo orientamento in materia di legato di genere, in base al quale il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, può essere dedotto dal valore dell’eredità o dalle quote ereditarie, con il provvedimento in esame l’Agenzia delle Entrate ha modificato il codice “11”, eliminando il periodo che escludeva dagli oneri deducibili il “legato di cosa genericamente determinata - cod. GD nel quadro ER”.
Il provvedimento in esame ha poi recepito le novità in materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36, di cui all’art. 64, comma 7, D.L. n. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis.
Tale disposizione, applicabile agli atti stipulati nel periodo 26 maggio 2021 - 31 dicembre 2023, prevede che in caso di acquisto della prima casa soggetto ad IVA, all’acquirente che:
sia riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta.
Detto credito d’imposta può essere utilizzato:
Al fine di recepire tale novità, è stata aggiornata la Sezione III del quadro EH, dedicata alla richiesta di utilizzo del credito d’imposta derivante dal riacquisto agevolato, precedentemente all’apertura della successione, di un immobile in relazione al quale è stata applicata l’agevolazione prima casa di cui alla Legge n. 448/1998 per il calcolo ed il pagamento dell’imposta di registro e dell’IVA.
In conclusione, si rammenta che il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate: