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A seguito dell’accertamento di un ennesimo focolaio di positività alla Peste Suina Africana in un allevamento da riproduzione a ciclo aperto ad elevata capacità sito nel Comune di Pieve del Cairo (PV), il Ministero della Salute ha emanato la Nota 4 ottobre 2023, prot. n. 0024861 - DGSAF - MDS-P, “Peste Suina Africana - Aggiornamento situazione epidemiologica e integrazione misure di controllo negli stabilimenti in cui sono detenuti suini”.
Con tale Nota, il Ministero ha inteso introdurre ulteriori misure di prevenzione, immediatamente applicabili, che resteranno in vigore fino a nuova comunicazione.
È richiesto, in particolare:
Nei territori soggetti a restrizioni per PSA, tale registrazione deve essere effettuata al più presto possibile e, comunque, non oltre 48 ore dall’evento. Al fine di agevolare l’attività di registrazione da parte degli operatori, la Nota in esame contiene un documento che descrive la procedura di registrazione in BDN dei suini morti, con la possibilità di indicare anche il dettaglio delle categorie di volta in volta coinvolte (si veda il documento allegato).
In caso di inadempienza alle sopraindicate disposizioni, aventi carattere emergenziale, sono applicabili le azioni e le sanzioni di cui agli artt. 15 e 18, comma 6, D.Lgs. n. 134/2022, oltre che possibili decurtazioni agli eventuali indennizzi.
Il Ministero della Salute, inoltre, raccomanda il rispetto rigoroso delle misure di biosicurezza gestionali, oltre che strutturali, previste dalle norme vigenti (D.M. 28 giugno 2022 e Allegato III, Regolamento n. 2023/594), con particolare riferimento alle procedure di pulizia e disinfezione dei mezzi, ed al corretto utilizzo delle zone filtro da parte del personale che accede alla zona pulita dell’allevamento.
Anche in questo caso, il mancato rispetto delle misure di biosicurezza, anche di tipo gestionale, può comportare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 23, comma 3, D.Lgs n. 136/2022, nonché costituire un elemento ostativo ai fini del riconoscimento degli indennizzi per danni diretti.
Infine, in capo ai trasportatori di suini che effettuano movimentazioni all’interno e al di fuori delle zone di restrizione per PSA, la Nota in esame richiede, oltre a documentare il rispetto delle procedure di pulizia e disinfezione previste dalle autorità competenti per i propri mezzi di trasporto, di assicurare che tali mezzi siano lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali. I trasportatori, inoltre, sono tenuti ad effettuare un singolo carico presso lo stabilimento e procedere verso lo stabilimento di destinazione senza ulteriori operazioni di scarico o soste.