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Il prossimo 30 novembre scade il termine per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali Industria 4.0 prenotati entro lo scorso 31 dicembre 2022, al fine di fruire del relativo credito d’imposta nelle maggiori misure accordate all’annualità 2022. Il 30 novembre 2023 scade anche il termine per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali “generici” prenotati entro lo scorso 31 dicembre 2022.
Come noto, l’art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020, è nuovamente intervenuto sulla disciplina istitutiva del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi Industria 4.0 di cui all’Allegato A, Legge n. 232/2016.
In particolare, la c.d. Legge di Bilancio 2021 ha previsto che, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta sia riconosciuto nelle misure di seguito riepilogate:
INVESTIMENTI BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0 ANNO 2022 |
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AMMONTARE DELL’INVESTIMENTO |
CREDITO D’IMPOSTA |
Fino a 2.500.000 di euro |
40% del costo di acquisizione |
Superiore a 2.500.000 e fino a 10.000.000 di euro |
20% del costo di acquisizione |
Superiore a 10.000.000 e fino a 20.000.000 di euro (limite massimo costi complessivamente ammissibili) |
10% del costo di acquisizione |
Il successivo comma 1057-bis del medesimo art. 1, Legge n. 178/2020, ha poi previsto che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023, il credito d’imposta sia riconosciuto nelle seguenti misure (ridotte):
INVESTIMENTI BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0 ANNO 2023 |
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AMMONTARE DELL’INVESTIMENTO |
CREDITO D’IMPOSTA |
Fino a 2,5 milioni di euro |
20% del costo di acquisizione |
Superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro |
10% del costo di acquisizione |
Superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro (limite massimo dei costi complessivamente ammissibili) |
5% del costo di acquisizione |
In considerazione delle difficoltà riscontrate nella catena globale di approvvigionamento delle materie prime, l’art. 1, comma 423, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha accordato la proroga, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, del termine per completare gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.
Da ultimo, la Legge n. 14/2023, di conversione del D.L. n. 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe, ha accordato una ulteriore proroga al termine per completare gli investimenti prenotati nel corso dell’annualità 2022.
È stato previsto, in particolare, che per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022, ossia per i quali sia stato perfezionato l’ordine di acquisto e versato un acconto almeno pari al 20% del corrispettivo pattuito, la relativa consegna possa essere effettuata entro il nuovo termine del 30 novembre 2023.
Il prossimo 30 novembre 2023 scade dunque il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 prenotati nel 2022, al fine di fruire del credito d’imposta nelle (maggiori) misure accordate nel 2022 (40%, 20% e 10%).
Non è stata accordata, invece, alcuna proroga al termine per l’effettuazione degli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 di cui all’Allegato B, Legge n. 232/2016, per i quali continuano dunque a trovare applicazione le misure previste dal comma 1058 dell’art. 1, Legge n. 178/2020 (da ultimo modificate ad opera del D.L. n. 50/2022):
La proroga al 30 novembre 2023 per completare l’effettuazione degli investimenti agevolabili è stata invece accordata agli investimenti in beni materiali e immateriali generici di cui al comma 1055 dell’art. 1, Legge n. 178/2020 (per i quali, si ricorda, il termine per l’effettuazione degli investimenti era precedentemente fissato al 30 giugno 2023).
In particolare, per gli investimenti effettuati nel corso del 2022 o prenotati entro il 31 dicembre 2022:
Pertanto, qualora gli investimenti in beni materiali e immateriali generici siano stati prenotati entro lo scorso 31 dicembre 2022, è ancora possibile beneficiare del credito d’imposta del 6% della spesa sostenuta, a condizione che l’effettuazione dell’investimento si concluda entro il prossimo 30 novembre 2023.
INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2022 |
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TIPOLOGIA INVESTIMENTO |
ANNO 2022 |
Beni materiali “generici” |
6% del costo di acquisizione (entro il limite di spesa di 2 milioni di euro) |
Beni immateriali “generici” |
6% del costo di acquisizione (entro il limite di spesa di 1 milione di euro) |
Dal 1° gennaio 2023, invece, non è previsto il riconoscimento di alcun credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali generici.
In conclusione, si ricorda che il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali Industria 4.0 e in beni materiali e immateriali generici prenotati nel 2022 ma effettuati entro il 30 novembre 2023, deve essere indicato nel Modello Redditi 2023.
Infatti, le istruzioni per la compilazione del quadro RU prevedono che nella colonna 2 del rigo RU5 (rigo denominato “Credito d’imposta spettante nel periodo”) debba essere indicato l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il codice “3L”) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto.
Le istruzioni precisano altresì che tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione.
È poi richiesta la compilazione del rigo RU140, denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”. Le istruzioni per la compilazione del Modello Redditi SC 2023 prevedono infatti che, ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla Legge, debbano essere indicati anche i dati degli investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023 (o entro il 30 giugno 2023 per il credito “3L” ) per i quali, entro il 31 dicembre 2022, si sia proceduto alla prenotazione, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.
Nel successivo Modello Redditi 2024, nel rigo RU130 andranno indicati soltanto gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (il 2023) ma diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del Modello Redditi 2023, per evitare la duplicazione dei dati.