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Il socio di una cooperativa ha adito il Tribunale al fine di ottenere una pronuncia che attesti la validità del proprio recesso dalla cooperativa stessa.
La deliberazione del CdA, quale condizione di efficacia, si considera avverata se mancata per causa imputabile al CdA stesso.
Uniformandosi a precedenti pronunce, il Tribunale di Roma ha emesso sentenza riguardo il caso di un socio di società cooperativa edilizia che ha richiesto di accertare e dichiarare valido ed efficace il proprio recesso dalla cooperativa. Secondo la , il socio di società cooperativa ha interesse, in caso di condotta omissiva dell’organo amministrativo, ad ottenere una pronuncia del Giudice che accerti la legittimità del recesso. Ciò in quanto il silenzio dell’organo amministrativo non può valere come assenso alla manifestata volontà di recedere.
Si espongono di seguito i fatti di causa e la decisione del Tribunale di Roma.
In base a quanto leggiamo in Sentenza, il socio della cooperativa aveva versato a favore della società una somma a titolo di fondo mutualistico per la prenotazione di un immobile, comprensiva della quota sociale. A seguito dell’impossibilità per la cooperativa di dare inizio ai lavori edificatori, il socio aveva proceduto ad inviare richiesta di recesso dalla stessa, unitamente alla richiesta di liquidazione delle somme versate.
La cooperativa, convenuta in giudizio, perdurava comunque nella mancata liquidazione della quota sociale ritualmente versata da esso attore.
Il socio provvedeva quindi a richiedere l’accertamento e la dichiarazione di validità ed efficacia del recesso dell’attore dalla società cooperativa, unitamente all’accertamento e dichiarazione del diritto dell’attore alla liquidazione della propria quota di partecipazione quale ex-socio della cooperativa (oltre interessi).
Il Tribunale di Roma ha provveduto ad accogliere la domanda del soggetto attore, dichiarando che esso ha correttamente esercitato il diritto di recesso in conformità con le disposizioni statutarie (secondo quanto previsto dall'art. 2532 C.C.), avendo egli interesse, in caso di condotta omissiva dell'organo amministrativo, ad ottenere una pronuncia del Giudice che accerti la legittimità del recesso alla data in cui questo è stato comunicato alla società.
Conformemente ad una precedente pronuncia (Sentenza n. 1093 del 2 gennaio 2023 commentata con il contributo Nel caso di cooperativa il recesso del socio è efficace anche senza accettazione dell’organo societario), il collegio ha affermato che il silenzio dell'organo amministrativo non ha valore di assenso alla manifestata volontà di recedere.
In particolare, in tema di società cooperative, il recesso convenzionale, disciplinato dagli artt. 2518 e 2526 C.C., può essere legittimamente limitato o subordinato alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, in particolare all'autorizzazione o all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea dei soci.
Tali clausole attribuiscono ai predetti organi un potere discrezionale, che non può tuttavia essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto di provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell'approvazione.
Ciò comporterebbe una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 2437, terzo comma C.C. (applicabile anche alle società cooperative), non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso.
La violazione di tale diritto, per inosservanza dei predetti principi, rende applicabile l'art. 1359 C.C., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa ascrivibile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell'autorizzazione non comporta infatti la trasformazione della fattispecie in un accordo, configurandosi invece il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società.
La Sentenza richiama la pronuncia della Corte di Appello di Napoli (n. 560 del 7 febbraio 2020, Sezione VI) secondo cui: “lo statuto di una società cooperativa può disciplinare il recesso convenzionale, mediante specificazione delle situazioni legittimanti all'esercizio, limitanti o condizionanti, rimanendo, pur sempre, il recesso un atto unilaterale in quanto esercizio del diritto potestativo di uscita dalla società o di rinuncia allo stato che derivi dal rapporto giuridico di socio. Il recesso da una cooperativa può essere convenzionale ovvero legale, e la mancata produzione agli atti del giudizio dello statuto della cooperativa fa sì che il recesso del socio si qualifichi come atto unilaterale immediatamente produttivo di effetti giuridici anche ai sensi dell'art. 1359 C.C.”.
Ciò premesso, il Giudice ha quindi provveduto a condannare la società cooperativa alla liquidazione della quota di partecipazione all’ex-socio.