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In caso di alienazione onerosa di un bene ammortizzabile, al fine dell'accertamento della misura della plusvalenza realizzata dall'alienante, rilevano soltanto gli ammortamenti effettivamente operati, ancorché siano stati calcolati in misura inferiore a quella massima fiscalmente consentita. Ai fini tributari, il contribuente non è infatti libero di determinare a propria discrezione le quote di ammortamento annuo dei beni la cui utilizzazione è limitata nel tempo. Non è dubbio che, anche sotto il profilo tributario, le quote di ammortamento che rilevano sono quelle che siano state concretamente iscritte dalla società contribuente in bilancio per ciascuno degli esercizi di competenza (cfr. Sentenza n. 2992/1996).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione