Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
Redazione
rivista-01-2025 Tutti pronti per la tassa sui fitofarmaci e i fertilizzanti di sintesi?

Please publish modules in offcanvas position.

con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del d.m. 23 giugno 2023, il masaf, di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze, chiude il cerchio sulla tassa i cui proventi dovranno finanziare il fondo per lo sviluppo della produzione biologica (art. 9, legge 23/2022). le origini di questo contributo risalgono al 1999. i soggetti che sono obbligati al versamento del contributo sono quelli definiti al comma 1-bis, dell’articolo 59, legge n. 488/1999, così come modificato dall’art. 9 della legge 23/2022. ora, in un contesto sempre più orientato verso pratiche agricole sostenibili e il rispetto dell'ambiente, il legislatore ha varato un provvedimento volto a promuovere la produzione biologica ed ecocompatibile nel settore agroalimentare. l'obiettivo primario è ridurre i rischi per la salute umana, animale e per l'ecosistema nel suo complesso. il quadro normativo. il nuovo provvedimento istituisce un contributo annuale per la sicurezza alimentare, pari al 2% del fatturato generato nell'anno precedente dalla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati. questi ultimi rientrano nel regolamento delineato dal decreto del presidente della repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, e nelle disposizioni degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194. il contributo si applica anche ai fertilizzanti da sintesi, individuati attraverso specifici decreti ministeriali, nonché ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari indicati nell'articolo 1 del suddetto regolamento. questi ultimi devono essere etichettati con le sigle: r62, r60, r50, r49, r45, r40, r33, r28, r27, r26, r25, r24, r23, h400, h410, h411, h412 e h413. la dinamicità del settore richiede continui aggiornamenti e adeguamenti alle liste di prodotti soggetti al contributo. per questo motivo, mediante decreti dei ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco dei prodotti soggetti al contributo può essere aggiornato. sono tenuti al versamento del contributo i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti sopra menzionati, in base al fatturato di vendita correlato. questa misura mira a coinvolgere direttamente gli attori principali del settore, incentivandoli ad adottare pratiche produttive più sostenibili e sicure. versamenti, adempimenti e sanzioni. il versamento del contributo avviene in due rate semestrali, con scadenze fissate al 15 luglio e al 15 gennaio. l’articolo 2 del d.m. 23 giugno 2023, precisa che questa pratica entra in vigore a partire dalla semestralità scadente il 15 luglio 2022. pertanto, in mancanza di chiarimenti, pare che la prima applicazione del provvedimento comporterà, per i soggetti interessati, il versamento dell’intero contributo afferente l’anno 2023 entro il 15 gennaio 2024. si ricorda che la base imponibile sui cui calcolare il contributo del 2% è rappresentata dal fatturato annuo relativo ai prodotti indicati nell'articolo 9, comma 5, della legge 9 marzo 2022, n. 23, riferito all'anno precedente. si auspica, comunque, che il ministero intervenga fornendo indicazioni sulle modalità di versamento e chiarendo gli aspetti relativi alla prima applicazione di questo contributo. obblighi a partire dal 2024. dal 1° gennaio 2024, per garantire una corretta verifica del versamento del contributo in commento, i soggetti interessati sono tenuti ad inserire sul portale informatico del sian (sistema informativo agricolo nazionale), entro la data del 15 luglio, la seguente documentazione:. il bilancio registrato relativo all’anno precedente;. una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000, sottoscritta da parte del legale rappresentante della società, attestante la quota di fatturato derivante dalla vendita dei prodotti soggetti a contributo. fase transitoria: gennaio-marzo 2024. nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2024, i soggetti coinvolti sono tenuti ad inserire sul portale informatico del sian la documentazione relativa al fatturato dell'anno 2022, rispettando gli stessi criteri di presentazione stabiliti per gli anni successivi. pertanto come espressamente indicato al terzo comma dell’articolo 2 del d.m., occorrerà inserire sia il bilancio registrato che la dichiarazione sul fatturato soggetto a contributo. il legislatore ha previsto sanzioni pecuniarie per eventuali omissioni o versamenti insufficienti. in caso di mancato versamento, è prevista una sanzione amministrativa pari al doppio del contributo dovuto. se, invece, il versamento è inferiore al dovuto, la sanzione corrisponde al doppio della differenza tra l'importo versato e l'importo corretto. da notare che in caso di ritardo nel versamento rispetto alla scadenza indicata, la sanzione sarà pari allo 0,1% dell'importo del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. l’introduzione di questo contributo determina un inevitabile aumento dei costi di acquisto per le imprese agricole che, già a partire dalla crisi energetica determinata dal conflitto russo-ucraino, hanno visto negli ultimi anni un notevole incremento dei costi per fertilizzanti e fitofarmaci. redazione ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale