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Le imprese agricole che svolgono attività di vendita diretta dei prodotti agricoli hanno l’obbligo di effettuare apposita comunicazione al Comune.
Sul punto è tornata ad esprimersi la Corte di Cassazione che ha confermato l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato adempimento.
Come sappiamo, ad oggi, vi sono diverse modalità con cui è possibile svolgere la vendita diretta: in sede fissa, in forma itinerante senza posteggio pubblico, in forma itinerante su area pubblica, nei farmer’s market, tramite macchine erogatrici, tramite e-commerce e tramite autoraccolta.
Ciascuna di queste fattispecie richiede diversi obblighi amministrativi imposti dal Legislatore e, ad eccezione di alcune[1], tra questi vi è l’obbligo di effettuare apposita comunicazione al Comune competente.
Il mancato rispetto di tale vincolo comporta l’immediata decadenza dall’applicazione delle agevolazioni di cui al D.Lgs. 228/2001 e l’applicazione delle regole imposte dalla disciplina del commercio al dettaglio.
Con l’Ordinanza n. 28706 del 16 ottobre 2023, i Giudici della Corte di Cassazione si sono espressi sull’argomento.
Un’azienda agricola, che svolgeva attività di vendita diretta al mercato, vedeva notificarsi un’ingiunzione di pagamento con cui si contestava la mancata segnalazione di inizio di attività relativa all’esercizio di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa ex art. 7, D.Lgs. n. 114/1998.
Secondo i verificatori, l’applicazione di sanzioni ricadenti nell’alveo della disciplina del commercio al dettaglio trovava fondamento nel fatto che l’impresa agricola avrebbe venduto prodotti non rientranti nella propria attività di impresa.
La contribuente, in sede di ricorso introduttivo, eccepiva due motivazioni:
A fronte di ciò, quindi, veniva ritenuta illegittima l’applicazione delle sanzioni relative al settore del commercio al dettaglio di cui al D.Lgs. 114/1998.
In prima battuta i Giudici di legittimità affermano che l'essere imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c., non abilita a vendere ogni articolo agricolo, ma unicamente quelli prodotti prevalentemente dalla stessa impresa (D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 4).
In secondo luogo, nella sentenza si precisa che a fronte di una vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico è sempre necessario effettuare apposita comunicazione indirizzata al Comune in cui si intende esercitarla (D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 4, comma 4).
Nel caso in esame, quindi, essendo la vendita diretta esercitata in forma non itinerante su area pubblica, sarebbe stato obbligatorio per l’impresa agricola comunicare al Comune la volontà di effettuare tale attività.
Tuttavia, anche se la società agricola non aveva effettuato alcuna comunicazione, il provvedimento sanzionatorio veniva rigettato dai Giudici di Legittimità vista l’errata applicazione di una disciplina (D.Lgs. 114/1998) che nulla aveva a che fare con l’attività di vendita diretta (D.Lgs. 228/2001).
Si legge nella sentenza che “i verificatori avrebbero dovuto muovere contestazioni diverse, ossia di avere proceduto alla vendita diretta dei propri prodotti agricoli senza avere preventivamente effettuato la prescritta comunicazione, e non già quella dell'esercizio dell'attività di vendita senza l'autorizzazione, cui fa riferimento il D.Lgs. n. 114 del 1998”.
Alla luce di quanto emerge dalla sentenza in commento, occorre ribadire che la comunicazione di inizio attività non è un adempimento formale, ma ha carattere sostanziale. Pertanto, nell’ipotesi di omessa comunicazione al Comune, l’imprenditore sarà tenuto alla piena osservanza della disciplina amministrativa delle attività commerciali al dettaglio ed alle relative sanzioni.
Si riporta di seguito un riepilogo degli obblighi di comunicazione per gli imprenditori agricoli che svolgono attività di vendita diretta.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO VENDITA DIRETTA |
OBBLIGO COMUNICAZIONE |
· In locali aperti al pubblico, sul luogo di produzione o fuori da esso avendone l’imprenditore la disponibilità (proprietà, affitto, locazione, ecc.) |
Comunicazione al Comune ove è ubicato il punto vendita. L’attività può essere esercitata immediatamente dopo l’invio della comunicazione. |
· In forma itinerante senza posteggio · Commercio elettronico |
Comunicazione al Comune ove si trova l’azienda agricola. L’attività può essere esercitata immediatamente dopo l’invio della comunicazione. |
· In forma itinerante su aree pubbliche in posteggio |
Comunicazione al Comune ove si intende esercitare la vendita, unitamente alla richiesta del posteggio. L’attività può essere iniziata dopo la concessione del posteggio. |
· Su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o in altre aree private scoperte di cui l’imprenditore ha la disponibilità (proprietà, affitto, locazione, ecc.;) · Autoraccolta · In occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico o di promozione dei prodotti tipici locali (autorizzate dal Comune se svolte in aree pubbliche) |
Nessuna comunicazione |
[1] Sono escluse da comunicazione le seguenti modalità di svolgimento della vendita diretta: