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Al fine di intervenire nelle crisi di mercato del settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi imprevedibili, l’art. 1, commi 444 e 445, Legge n. 213/2023, c.d. “Legge di Bilancio 2024”, ha istituito il Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, intende sostenere gli investimenti delle imprese operanti nei suddetti settori colpite da eventi non prevedibili.
Con uno o più decreti del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse stanziate.
Agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni recate dagli artt. 7 e 8, D.Lgs. n. 102/2004, in materia di credito agrario e di esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti.
L’art. 1, comma 446, Legge n. 213/2023, interviene invece, sul Fondo di solidarietà nazionale per il settore agricolo (FSN).
In particolare, con la modifica del D.Lgs. n. 102/2004, è previsto che gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole vengano estesi anche alle imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura. Di conseguenza, le risorse del Fondo di solidarietà nazionale potranno essere utilizzate anche per promuovere interventi compensativi per fronteggiare i danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e consorzi.
Inoltre, tra gli “eventi di portata catastrofica” che legittimano il ricorso agli interventi compensativi, è inserita la diffusione eccezionale di specie aliene invasive. Infine, è disposta l’estensione della disciplina del credito agrario alle imprese operanti nel settore della pesca.
Considerando la permanenza di condizioni di disagio sociale ed economico, l’art. 1, comma 6, Legge n. 213/2023, incrementa di 50 milioni di euro, per l’anno 2024, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di cui all’art. 58, D.L. n. 83/2012.
Il fondo, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, finanzia programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio dello Stato. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli.
Le imprese operanti nella filiera agroalimentare possono destinare le proprie derrate alimentari per l'attuazione del programma nazionale, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. In tal caso, le imprese possono beneficiare delle detrazioni fiscali accordate dall’art. 13, D.Lgs. n. 460/1997.
Da ultimo, l’art. 1, comma 2, Legge n. 213/2023, incrementa di 600 milioni di euro per l’anno 2024 il Fondo di cui all’art. 1, comma 450, Legge n. 197/2022, ossia il fondo destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale (c.d. Card dedicata a te).