Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290/2023 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 184/2023, di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118, in materia di assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore. Il provvedimento, in vigore dallo scorso 23 dicembre 2023, stabilisce l’obbligo di assicurare la generalità dei veicoli a motore, compresi quelli che sono custoditi o circolano in aree private. Il nuovo obbligo, pertanto, riguarda anche i trattori agricoli impiegati per le lavorazioni sui fondi rustici, come pure quelli depositati in aree private non aperte al pubblico.
Come sopra anticipato, con il D.Lgs. n. 184/2023 è stato modificato il D.Lgs. n. 209/2005, c.d. Codice delle assicurazioni private, al fine di allinearlo alle previsioni recate dalla Direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2021/2118.
In particolare, al fine di garantire la sicurezza e la tutela assicurativa in qualsiasi contesto di utilizzo dei veicoli a motore, è stato introdotto l’obbligo di contrarre l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi anche per i veicoli non circolanti, parcheggiati in aree private.
Il nuovo obbligo interessa qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circoli sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km orari o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km orari.
Inoltre, l’obbligo di stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile riguarda qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con i veicoli di cui sopra, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno, nonché i veicoli elettrici leggeri (monopattini, segway e monowheel) che saranno individuati da un apposito provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno.
Rispetto a quanto precedentemente previsto, ossia alla possibilità di non assicurare i veicoli che non circolano su strade pubbliche o, comunque, accessibili al pubblico, allo stato attuale l’obbligo di stipula dell’assicurazione ricorre per tutti i veicoli a motore, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. Tale obbligo, inoltre, concerne anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni.
Dunque, recependo la normativa unionale, il D.Lgs. n. 184/2023 collega l’obbligo di stipula dell’assicurazione per responsabilità civile non più alla circolazione del veicolo, ma al veicolo stesso (qualora rientrante nella definizione di “veicolo” recata dal novellato art. 1, comma 1, lett. rrr), D.Lgs. n. 209/2005).
Per espressa previsione legislativa, non sono soggetti all’obbligo assicurativo i veicoli:
Ulteriori ipotesi di esclusione dall’obbligo in esame potranno essere previste da un apposito provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'IVASS, l’Autorità di vigilanza sulle assicurazioni private.
Resta dunque ancora possibile sospendere la tutela assicurativa durante il periodo di copertura. Allo stato attuale, tuttavia, il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa comunicazione all'assicurazione da effettuare entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione, ma non può avere una durata superiore a dieci mesi (undici per i veicoli storici) nell'annualità di validità della polizza.
Il provvedimento in esame interviene anche sull’impianto sanzionatorio di cui all’art. 193, D.Lgs. n. 285/1992, c.d. Codice della Strada.
In caso di circolazione con un veicolo privo di assicurazione, trova applicazione la sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro (ridotti a 606,20 euro in caso di pagamento della sanzione entro cinque giorni dalla notifica), oltre alla perdita di cinque punti dalla patente, al sequestro del veicolo e al ritiro della carta di circolazione.
La medesima sanzione è poi applicabile qualora il veicolo sia utilizzato (esclusivamente) in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni.
Infine, in caso di circolazione con un veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto o con assicurazione sospesa, la sanzione amministrativa è aumentata della metà ed è quindi pari a 1.299 euro (ridotti a 909,30 euro in caso di pagamento della sanzione entro cinque giorni dalla notifica).
A seguito delle novità recate dal D.Lgs. n. 184/2023, dal 23 dicembre 2023 l’obbligo assicurativo ricorre dunque anche per i veicoli fermi, ancorché posti in aree private. Allo stesso modo, come peraltro già da noi comunicato nella Circolare n. 117/2022, l’obbligo di stipula dell’assicurazione RC ricorre anche per i trattori agricoli impiegati su terreni privati, non aperti al pubblico.