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La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo obbligo, attualmente rivolto alle imprese, che deve essere adempiuto entro il 31 dicembre. Tale obbligo consiste nella stipula di un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali.
L'obiettivo di questa disposizione, regolata dagli articoli 101-111 della Legge 213/2023, è quello di garantire un sostegno economico alle imprese che hanno sede in Italia in caso di eventi catastrofali che, sempre più frequentemente, colpiscono il territorio nazionale.
La finalità è quella di condividere il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato (che comunque assume il ruolo di coassicuratore), ma anche dei soggetti privati.
L'obbligo di stipulare l'assicurazione riguarda specificamente:
che devono essere iscritte nel Registro delle Imprese secondo l'art. 2188 C.C.
Sono in ogni caso escluse da questa normativa le imprese agricole secondo l'art. 2135 C.C., poiché godono della copertura del Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall'art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021.
Inoltre, l'obbligo non si applica alle imprese il cui patrimonio immobiliare sia gravato da abuso edilizio o costruito senza le necessarie autorizzazioni.
Le imprese interessate devono stipulare entro il 31 dicembre 2024 polizze assicurative per danni relativi a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, come definito dall'art. 2424 comma 1 C.C., Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3. Queste polizze devono coprire danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
L'inosservanza di questo obbligo di assicurazione avrà conseguenze nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, anche in relazione ad eventi calamitosi e catastrofali. Le compagnie assicurative sono tenute a praticare un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e a determinare premi proporzionali al rischio.
Qualora le compagnie assicurative rifiutino o eludano l'obbligo di contrarre, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie da 100.000 a 500.000 euro, comminate dall'IVASS. Le modalità attuative dell'assicurazione, compresa l'individuazione degli eventi calamitosi, la determinazione dei premi e il coordinamento con le normative vigenti, saranno definite da un decreto di MEF e MIMIT.
È importante notare che SACE spa è autorizzata a fornire una copertura fino al 50% degli indennizzi dovuti dagli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, entro il limite di 5 miliardi di euro per l'anno 2024.