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In materia di avicoltura biologica, così come previsto nell’Allegato II, Parte II, punto 1.9.4.1, secondo comma del Regolamento (UE) 2018/848[1], relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, viene affidato alle Autorità competenti dei singoli Stati membri il compito di fissare i criteri di definizione delle linee genetiche a lento accrescimento e compilare un elenco di tali ceppi genetici.