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Con la pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 1° ottobre 2024 si dà (ulteriore) attuazione al sistema di monitoraggio delle produzioni cerealicole. Il provvedimento attutivo, tuttavia, lascia aperti dubbi sulle modalità di tenuta del registro.
Il D.M. del 1° ottobre 2024 introduce il registro telematico delle produzioni cerealicole, obbligatorio per gli operatori della filiera che superano soglie annue specifiche. La registrazione deve essere fatta entro il 20° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Dal 1° marzo 2025, chi non registra rischia sanzioni da 500 a 2.000 euro, mentre irregolarità formali comportano multe fino a 4.000 euro. Anomalie tecniche non imputabili agli operatori escludono responsabilità. Tuttavia il Decreto non brilla per chiarezza.
Sulla G.U. del 7 novembre 2024, n. 261, è stato pubblicato il D.M. 1° ottobre 2024 di attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole come stabilito dalla Legge n. 178/2020, art. 1, commi da 139 a 142 e ripreso dall’articolo 4-bis del D.L. 63/2024.
Tramite l’istituzione di un apposito registro telematico, il SIAN avrà l’onere di raccogliere e gestire le informazioni sulle produzioni cerealicole nazionali.
Sono tenuti registrarsi al SIAN, secondo le modalità descritte nei documenti pubblicati sul portale MIPAAF-SIAN, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che producono, detengono, acquistano, vendono, cedono:
Sono invece escluse le imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, compresa la grande distribuzione.
L’articolo 4 del Decreto indica che gli operatori devono provvedere alla registrazione delle movimentazioni dei prodotti, di provenienza nazionale ed estera, entro il giorno 20 del terzo mese successivo all’effettuazione delle operazioni.
La stessa norma precisa che le registrazioni devono essere effettuate in forma cumulativa e aggregata rilevando le operazioni di carico e scarico che nel trimestre precedente abbiano avuto ad oggetto una quantità di singolo prodotto superiore a:
Il riferimento ad un quantitativo annuo potrebbe far intendere che la registrazione è dovuta qualora le movimentazioni del trimestre, in rapporto all’anno, sono superiori ai quantitativi elencati. Tuttavia, se l’intento è quello di escludere dall’obbligo gli operatori minori, si dovrebbe intendere che la registrazione non è dovuta se l’operatore movimenta (o sa di movimentare) cereali per quantitativi annui inferiori a quelli indicati.
Il punto 3 dell’articolo 4 precisa che le registrazioni di carico e scarico, devono comunque riferirsi a periodi temporali non superiori al mese solare.
ESEMPIO: Poniamo il caso in cui un operatore abbia acquistato grano tenero il 15 marzo 2025 per 29 tonnellate. Il 15 aprile 2025 ne acquista altre 10 tonnellate e, il 20 aprile vende 11 tonnellate dello stesso prodotto. In questo caso la norma si potrebbe così interpretare e applicare:
Pertanto, non vi sarebbe l’obbligo di registrare nessuna di queste operazioni nel registro telematico perché il totale delle movimentazioni non ha superato la soglia di 40 tonnellate annue per il grano tenero. Tuttavia, se successivamente, sommando altre operazioni di carico o scarico nel corso dell'anno, la soglia di 40 tonnellate viene superata, tutte le operazioni cumulative che contribuiscono a questo superamento devono essere registrate entro il termine previsto (il 20° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento). |
Nota Bene: se invece, si dovesse fare un rapporto delle movimentazioni del trimestre sul quantitativo annuo, le registrazioni sarebbero invece dovute fin dal primo acquisto avvenuto il 15 marzo 2025. |
L’articolo 5 indica che non sono tenuti all’obbligo di registrazione le aziende che esercitano in via prevalente:
Inoltre sono esclusi gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici.
Non sono soggette a registrazione:
Dal 1° marzo 2025, gli operatori della filiera cerealicola sono soggetti a sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal Decreto Ministeriale del 1° ottobre 2024. Chi non registra le operazioni di carico e scarico nel registro telematico del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), quando obbligatorio, rischia una multa da 500 a 2.000 euro. Per irregolarità nella tenuta del registro, come errori nei dati o modalità non conformi, la sanzione sale a 2.000-4.000 euro.
L’organo di controllo designato è l’ICQRF, che verifica il rispetto delle regole e irroga le sanzioni. Tuttavia, anomalie tecniche del sistema SIAN, debitamente comunicate, non sono imputabili agli operatori.
Si auspica che possano essere fornite delle indicazioni più chiare sulle modalità di tenuta del registro. Non da ultimo, occorre comprendere come queste disposizioni attuative debbano coordinarsi con il D.M. 29 marzo 2022 “Disciplina e procedura applicativa per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale” e il corrispondente quadro sanzionatoria.