Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Salvo proroghe dell’ultim’ora, entro il prossimo 31 dicembre 2024, le imprese con sede legale in Italia saranno tenute a stipulare un’assicurazione per la protezione dei rischi determinati da eventi catastrofali.
Dal nuovo obbligo restano tuttavia escluse le imprese agricole di cui all’art. 2135, Codice civile, per le quali opera lo specifico Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (AGRICAT). Con un decreto interministeriale di imminente pubblicazione, saranno definite le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi.
Entro il 31 dicembre 2024, le imprese italiane devono stipulare un’assicurazione contro rischi catastrofali. Restano escluse le imprese agricole, coperte dal Fondo mutualistico nazionale. L’obbligo riguarda beni patrimoniali aziendali e sono previste sanzioni per gli inadempienti. SACE coprirà fino al 50% degli indennizzi.
Come noto, l’art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023, c.d. “Legge di Bilancio 2024”, ha introdotto l’obbligo, in capo:
tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188, Codice civile, di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali entro il prossimo 31 dicembre 2024.
Dall’obbligo assicurativo sono escluse, per espressa precisazione della norma (comma 111), le imprese agricole.
La ratio della norma è di assicurare un ristoro economico alle imprese aventi sede in Italia in caso di eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) che cagionino danni ai beni d’impresa, traslando parte dei costi assicurativi in capo alle imprese private, e non più solo a carico dello Stato (che, comunque, assume il ruolo di coassicuratore).
Come detto, dall’obbligo restano escluse le imprese agricole di cui all’art. 2135, Codice civile, per le quali opera il “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità”, istituito dall’art. 1, commi da 515 a 519, Legge n. 234/2021, proprio al fine di tutelare gli imprenditori agricoli dagli eventi catastrofali.
L’obbligo di stipula della copertura assicurativa non si applica neppure alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o siano stati costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abusi sorti successivamente alla data di costruzione.
I soggetti interessati dal nuovo adempimento sono tenuti a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali ai beni patrimoniali di cui all’art. 2424, comma 1, Codice civile, Sezione Attivo, Voce B-II, nn. 1), 2) e 3), ossia:
La legge di conversione del D.L. n. 155/2024, c.d. “Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2025”, ha ulteriormente precisato l’oggetto della copertura assicurativa, specificando che la stessa è da intendersi riferita ai beni elencati dall'art. 2424, comma 1, Sezione Attivo, Voce B-II, nn. 1), 2) e 3), Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
Del mancato adempimento al nuovo obbligo si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Le compagnie assicurative, a loro volta, saranno tenute ad applicare:
Le imprese assicurative, inoltre, saranno obbligate a stipulare tali polizze e, qualora rifiutino o eludano tale obbligo, anche in caso di rinnovo, potranno essere assoggettate ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro, irrogata dall’IVASS.
A fronte di tale obbligo è tuttavia previsto che SACE S.p.a. sia autorizzata a concedere, a condizioni di mercato, a favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, una copertura fino al 50% degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto, pur entro il limite di 5 miliardi di euro per l’anno 2024.
Con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di imminente pubblicazione, saranno definite le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi.
La bozza del decreto interministeriale prevede che i premi assicurativi dovranno essere determinati in base al grado di rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra i quali il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati.
Il decreto individua poi una quota di scoperto che può restare a carico dell’impresa. In particolare, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, le polizze assicurative potranno prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto fino al 15% del danno indennizzabile, mentre per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (ossia, quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera contrattazione delle parti.
Le polizze assicurative potranno poi prevedere l’applicazione di massimali di copertura secondo i seguenti principi:
Per ulteriori aggiornamenti si veda la nostra notizia Flash del 6 dicembre 2024: "Milleproroghe: slitta al 31 marzo 2025 l’obbligo delle polizze catastrofali".