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La recente riforma fiscale, attuata mediante il Decreto legislativo di revisione dell’IRPEF e dell’IRES in attuazione della Legge delega n. 111/2023, ha introdotto una novità di particolare rilievo per il settore agricolo, estendendo alle società agricole che hanno optato per la tassazione catastale la possibilità di applicare i regimi forfettari di determinazione del reddito previsti dall’art. 56-bis del TUIR.
L’estensione di tale regime alle società agricole in opzione è indubbiamente apprezzabile; tuttavia, l’intervento normativo offre spunti di riflessione sul delicato tema dell’esercizio esclusivo delle attività agricole. In particolare, la qualifica di società agricola potrebbe essere messa in discussione - con il rischio di vedersi contestata anche la decadenza dall’opzione - nell’ipotesi contemplata dall’art. 56-bis, comma 3-bis del TUIR che sotto la rubrica “altre attività agricole” annovera la mera commercializzazione di prodotti florovivaistici acquistati da altri imprenditori agricoli.
La modifica del comma 4 dell’art. 56-bis del TUIR consente alle società agricole di cui all’art. 2 del D.Lgs 99/2004, che hanno esercitato l’opzione per la determinazione catastale del reddito ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della L. 296/2006, di beneficiare dei regimi forfettari già previsti per le persone fisiche e le società semplici. In particolare, rientrano nel perimetro applicativo:
L’obiettivo della riforma è quello di aggiungere un ulteriore tassello a un percorso evolutivo che si auspica possa condurre le società agricole in opzione a beneficiare pienamente del regime fiscale previsto per il settore agricolo. Tuttavia, la portata innovativa del nuovo comma 4 dell’art. 56 bis mette per l’ennesima volta in evidenza una questione irrisolta da anni: l’applicabilità e l’interpretazione del requisito dell’esercizio esclusivo delle attività agricole, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 99/2004, quale presupposto indefettibile per la qualifica di società agricola e per l’accesso alla tassazione catastale.
Nella sua originaria formulazione il 1° comma dell’art. 2 del D.Lgs 99/2004 prevedeva quale requisito per la qualifica di società agricola l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c. Successivamente il legislatore ha ammesso lo svolgimento di alcune attività di natura “non agricola”, come la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati e terreni, precisando che tali attività non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola, a condizione che i relativi ricavi non superino il 10% dei ricavi complessivi.
La formulazione della disposizione ha tuttavia dato origine a un acceso dibattito interpretativo, incentrato sul carattere tassativo o meno delle attività “tollerate”. I dubbi nascono anche dal fatto che gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia sul tema risalgono ormai al 2010, quando con la Circolare 50/E è stato precisato che il requisito dell’esercizio esclusivo delle attività agricole viene meno anche con la semplice detenzione di partecipazioni societarie, salvo che la partecipata sia anch’essa una società agricola, dedita esclusivamente alle attività di cui all’art. 2135 c.c., e che i dividendi derivanti dal possesso di tali partecipazioni siano inferiori ai ricavi generati dalle attività agricole svolte direttamente dalla società partecipante.
L’orientamento espresso dall’Agenzia ha suscitato numerose critiche in dottrina, poiché apparso fin dall’inizio eccessivamente restrittivo e scarsamente supportato da argomentazioni logico-giuridiche. Ciononostante, sul tema è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna (Sentenza n. 633/2024) che seguendo l’orientamento dell’Agenzia ha stabilito che l’esercizio esclusivo delle attività agricole viene meno ogniqualvolta la società svolga attività non espressamente indicate dall’art. 2 del D.Lgs. 99/2004. Ciò vale anche per attività marginali o strumentali, come la semplice detenzione di partecipazioni in società non agricole o la compravendita di prodotti agricoli, che sarebbero comunque idonee a compromettere il requisito dell’esclusività.
L’interpretazione adottata dai giudici emiliani si scontra con la recente estensione dei regimi forfettari alle società agricole in opzione, esponendo queste ultime al rischio di decadenza dal regime catastale per lo svolgimento di attività economicamente marginali, come quelle previste dal comma 3-bis dello stesso articolo.
A parere di chi scrive, alla luce della ratio legis delle modifiche apportate al 1° comma dell’art. 2 del D.Lgs. 99/2004 che sottolinea la compatibilità tra l’esercizio esclusivo dell’attività agricola e lo svolgimento di operazioni economiche occasionali o marginali, non idonee a snaturare l’attività principale, l’interpretazione restrittiva proposta da prassi e dottrina non appare convincente.
Un criterio ragionevole potrebbe essere rappresentato dal limite del 10% dei ricavi complessivi già previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 99/2004, così come dal comma 3 dell’art. 56-bis TUIR, che potrebbe rappresentare il limite ideale per poter consentire anche l’esercizio di attività di natura extra agricola. Sul punto, tuttavia, non esistono certezze e, in attesa dei tanto auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia che ci si auspica possano mettere finalmente la parola fine a una querelle interpretativa che dura ormai da anni, è assolutamente necessario mantenere la massima prudenza e aderire all’interpretazione maggiormente restrittiva al fine di ridurre al minimo il rischio contenzioso.