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La “Legge di Bilancio 2026” ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), escludendo dal relativo obbligo di iscrizione alcune categorie di soggetti, tra cui rientrano gli imprenditori agricoli.
Con una nota pubblicata lo scorso 30 gennaio 2026 sul portale RENTRI, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha precisato che i soggetti esclusi dall’obbligo in forza di quanto previsto dalla Legge n. 199/2025 sono tenuti, entro il prossimo 30 marzo 2026, a presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatore del portale. In caso contrario la cancellazione decorrerà dall’anno 2027.
La “Legge di Bilancio 2026” ha modificato la disciplina del RENTRI, escludendo dall’obbligo di iscrizione alcune categorie di soggetti, tra cui gli imprenditori agricoli. Con una nota del 30 gennaio 2026, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che i soggetti esclusi devono presentare entro il 30 marzo 2026 la richiesta di cancellazione tramite il portale RENTRI; in caso contrario, la cancellazione avrà effetto dal 2027.
Come noto, l’art. 1, comma 789, Legge n. 199/2025, c.d. “Legge di Bilancio 2026”, è intervenuta sulla disciplina del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), modificando l’art. 188-bis, D.Lgs. n. 152/2006, c.d. “Testo Unico Ambientale” (si veda la Circolare n. 42/2026).
In particolare, tale disposizione ha sostituito integralmente il comma 3-bis dell’art. 188-bis, D.Lgs. n. 152/2006, ridefinendo in maniera più puntuale il perimetro dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI e chiarendo le categorie espressamente escluse, con importanti ricadute anche per il comparto agricolo.
A seguito delle modifiche apportate, sono tenuti all’iscrizione al RENTI:
La norma conferma, dunque, l’impianto generale del RENTRI, ma introduce una più chiara delimitazione delle esclusioni, evitando le sovrapposizioni e le incertezze interpretative che avevano caratterizzato la prima fase di applicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Tra i soggetti esclusi dall’iscrizione al RENTRI, invece, rientrano:
Tra i soggetti di cui all’art. 190, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, rientrano:
Sono invece ricompresi nell’art. 190, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006:
Tali soggetti, pur beneficiando di modalità semplificate di gestione documentale, risultano ora espressamente esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Per espressa previsione legislativa, gli operatori rientranti nelle categorie escluse per effetto delle novità recate dalla “Legge di Bilancio 2026”, qualora risultino già iscritti al RENTRI, sono tenuti a presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI.
Ora, con una nota pubblicata lo scorso 30 gennaio 2026 sul portale RENTRI, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha precisato che i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione in virtù di quanto previsto dalla Legge n. 199/2025, al fine di beneficiare della cancellazione con effetto immediato, sono tenuti a presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatore del portale entro il termine ultimo del 30 marzo 2026. È comunque escluso il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati.
Ai fini della cancellazione immediata occorre accedere al portale RENTRI e quindi accedere, tramite l’area “Operatori”, alla procedura di “Variazione” e poi di “Cancellazione”, pagando 10 euro per ogni unità locale.
In caso di inadempimento è previsto che la cancellazione decorra dall’anno 2027, con il conseguente obbligo della tracciabilità digitale dei rifiuti per tutto l’anno 2026.