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Il contratto di compartecipazione agraria costituisce una tipologia contrattuale atipica, in quanto non è espressamente disciplinato né dal Codice Civile, né da leggi speciali; ne consegue che, il suo contenuto è rimesso all’autonomia contrattuale delle parti, nei limiti di cui all’art. 1233 Cod. Civ., in base alle specifiche esigenze di negoziazione.
Tale tipologia contrattuale è stata introdotta nel nostro ordinamento per far fronte all’esigenza di conduzione in forma associata di terreni agricoli, mediante la collaborazione tra imprenditori agricoli. L’unico espresso richiamo normativo è contenuto nell’art. 56, L. n. 203/1982, il quale riconosce l’istituto della compartecipazione agraria e lo qualifica come il negozio giuridico limitato a singole coltivazioni stagionali
L’istituto si è progressivamente affermato nella prassi quale contratto agrario di natura associativa, ove il compartecipato (imprenditore agricolo coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale) mette a disposizione il fondo e i mezzi meccanici per la coltivazione ed il compartecipante (anch’esso imprenditore agricolo) apporta gli altri fattori produttivi, come concimi e sementi, per concorrere alle spese di produzione ed al rischio della coltivazione, per poi attribuirsi il prodotto o il ricavo in base alla percentuale stabilita dal contratto stesso.
Nonostante la sua natura atipica, il contratto di compartecipazione agraria deve avere specifici requisiti soggettivi ed oggettivi.
Dal punto di vista soggettivo entrambe le parti del rapporto contrattuale devono rivestire la qualifica di imprenditori agricoli; in particolare, il compartecipato deve essere un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (c.d. IAP), titolare o possessore di terreni agricoli e regolarmente iscritto alla gestione previdenziale agricola, di cui all’art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 99/2004.
Con riferimento all’oggetto del contratto di compartecipazione agraria, l’art. 56, L. n. 203/1982 dispone che esso debba necessariamente riguardare coltivazioni di carattere stagionale. Il requisito della stagionalità è legato al ciclo colturale, in quanto l’attività oggetto del contratto deve essere limitata nel tempo e basata su cicli produttivi secondari, o di rinnovo, e non invece principali. Ne consegue che, non si può considerare stagionali le colture che richiedono pratiche agricole che occupano l’intera annata agraria, al contrario la coltura stagionale deve inserirsi tra il raccolto di una coltura principale e l’inizio di un’altra coltivazione a ciclo lungo, contribuendo a valorizzare la capacità produttiva del terreno.
Per quanto riguarda la forma contrattuale, sebbene la legge non richieda espressamente la forma scritta, è preferibile l’utilizzo di quest’ultima ai fini probatori e per assicurare una puntuale ripartizione dei costi e dei ricavi derivanti dell’attività di compartecipazione. In mancanza di un accordo sulla ripartizione del reddito agrario spettante a ciascuna parte, lo stesso si presume suddiviso in misura uguale.
Il vantaggio primario del contratto di compartecipazione agraria consiste nella collaborazione tra imprese agricole al fine di sviluppare una determina coltura, senza vincoli temporali eccessivamente rigidi.
Nello specifico, il compartecipato ha l’interesse a migliorare la fertilità del terreno e sperimentare nuove produzioni grazie al contributo del compartecipante. Quest’ultimo, invece, ottiene quote di produzione tramite rapporti contrattuali di breve periodo, così da far fronte alla rapida evoluzione del mercato agro-alimentare.
Il rapporto agrario associativo consente numerosi benefici, tra i quali:
Al termine della coltivazione stagionale, le parti ripartiscono il prodotto in base agli accordi. Tale prodotto è acquisito da ognuna delle parti a titolo originario, non deve pertanto essere emessa fattura in relazione al prodotto ripartito. Qualora invece una delle parti decida di vendere all’altra parte la propria quota di prodotto, in questo caso l’operazione si configura come una normale cessione di beni che dovrà essere documentata da fattura immediata o documento di trasporto con emissione delle fattura differita.
In definitiva, il contratto di compartecipazione agraria si configura come uno strumento giuridico flessibile, idoneo a conciliare la tutela degli interessi dei singoli imprenditori agricoli e l’efficienza produttiva, attraverso una gestione condivisa dei rischi, dei costi e dei benefici derivanti dall’attività agricola associativa.
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