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Il contratto di soccida semplice rappresenta uno degli strumenti diffusi per l’organizzazione dell’attività zootecnica nel sistema agricolo italiano. Disciplinato dagli artt. 2170 e seguenti del Codice civile, esso si configura come un contratto agrario di natura associativa, fondato sulla cooperazione tra soccidante e soccidario e sulla condivisione del risultato economico derivante dall’attività di allevamento.
Elemento qualificante della fattispecie è la partecipazione agli accrescimenti del bestiame, che consente di distinguere la soccida da altre figure contrattuali di scambio (quali appalto o prestazione d’opera) e di preservarne la natura associativa. La corretta impostazione del contratto assume pertanto rilievo centrale sia sul piano civilistico sia sotto il profilo fiscale, in quanto da essa dipende la qualificazione del rapporto e il relativo trattamento impositivo.
Nella soccida semplice, il bestiame è conferito dal soccidante, il quale mantiene la proprietà degli animali e, di regola, la direzione dell’impresa. Il soccidario, invece, mette a disposizione la struttura aziendale e la propria attività lavorativa, assumendo obblighi di custodia e gestione del bestiame secondo la diligenza del buon allevatore.
Affinché il contratto sia correttamente qualificato come soccida, devono sussistere alcuni elementi essenziali:
La presenza congiunta di tali elementi consente di evitare il rischio di riqualificazione del rapporto in schemi contrattuali diversi, con conseguenze rilevanti sotto il profilo fiscale e contributivo.
Accanto alla struttura contrattuale, assume rilievo determinante la corretta predisposizione degli strumenti documentali che accompagnano il ciclo di allevamento. Tali strumenti non incidono sulla validità del contratto, ma risultano essenziali sotto il profilo probatorio, gestionale e fiscale.
Il verbale di inizio ciclo rappresenta il primo presidio documentale fondamentale. Esso formalizza la stima iniziale del bestiame conferito, indicando:
Tale documento svolge una duplice funzione. Da un lato, consente di definire l’inventario iniziale dell’allevamento, che costituirà il parametro di riferimento per la determinazione degli accrescimenti qualora la finalità dell’accordo sia l’accrescimento (ciò non avviene ad esempio per la produzione di uova dove oggetto di ripartizione non sono le galline ovaiole ma il loro prodotto); dall’altro, individua l’oggetto della prestazione di custodia, rilevante ai fini della responsabilità del soccidario in caso di perdita o deterioramento del bestiame.
Il verbale di fine ciclo. Al termine del rapporto, il verbale di fine ciclo consente di determinare la consistenza finale del bestiame e, mediante il confronto con la stima iniziale, di individuare gli accrescimenti maturati. La determinazione degli accrescimenti costituisce il presupposto per la ripartizione dei risultati economici tra le parti, secondo quanto previsto dall’art. 2178 c.c. Il verbale assume quindi un ruolo centrale nella traduzione giuridica ed economica dell’attività svolta.
Per, talune attività condotte mediante contratti di soccida, al verbale di fine ciclo possono affiancarsi dei verbali di riparto “periodici” dei beni o delle utilità prodotte (uova, lana, latte).
Le parti devono stabilire secondo gli usi e la volontà delle stesse la modalità di ripartizione degli accrescimenti e delle altre utilità prodotte dal contratto associativo.
Questo aspetto dell’accordo sovente è condizionato dai disciplinari di produzione e di allevamento che dettano in taluni casi regole stringenti sulle modalità con cui l’attività di allevamento deve essere svolta (precisa individuazione genetica delle specie, caratteristiche qualitative dell’alimentazione nell’arco del ciclo di vita dell’animale, caratteristiche dei locali o dell’ambiente dei allevamento, ecc.). Inoltre, i criteri di ripartizione tra le parti, dato che sono frutto di un libero accordo, possono essere diversi rispetto ad altri analoghi contratti che sia il soccidante che il soccidario hanno sottoscritto con altri soggetti.
I parametri più comunemente attenzionati per condizionare la ripartizione degli accrescimenti e delle utilità che derivano dall’allevamento in soccida sono: l’incidenza del consumo dei mangimi sul prodotti o sugli accrescimenti generati, la mortalità, la presenza di animali malati, l’impiego di farmaci, la presenza di lesioni, ecc.. Come si può notare si tratta di parametri che sono direttamente o indirettamente legati al benessere animale. Un allevamento ben condotto permette una resa ottimale dei mangimi, gli animali sono più in salute, pertanto vi è un minore impiego di farmaci e una minore mortalità. L’attenzione e l’interesse a questi aspetti è reciproca, pertanto anche il soccidante ha tutto l’interesse affinché l’attività di allevamento si svolga nel migliore dei modi. Dal canto suo il soccidario ne trae un beneficio diretto in quanto al termine del contratto si vedrà riconosciuta una quota di accendimenti e/o utilità maggiore grazie alla buona conduzione dell’allevamento. Va anche rilevato che eventi eccezionali o imprevisti, contrattualmente non codificati, possono richiedere una revisione dell’accordo originale. Pertanto, le parti possono anche in vigenza di contratto accordarsi per introdurre dei correttivi, anche con riferimento ai criteri di riparto delle utilità. Ciò è avvenuto quando, ad esempio, vi sono stati degli incrementi eccezionali dei prezzi dell’energia, nell’ipotesi in cui il soccidante ha voluto riconoscere un maggior quota di riparto al soccidario rispetto a quella originariamente pattuita.
Tuttavia, come ogni attività agricola, non vi è la certezza che l’allevamento porti ai risultati attesi. Epidemie, interventi delle autorità sanitaria, eventi eccezionali, possono condurre alla perdita (o alla non commerciabilità) dei prodotti oggetto del contratto. In questo caso ognuna delle parti ne subirà gli effetti negativi. Pertanto, salvo che non si rinvenga una responsabilità (dolo) del soccidario (ad esempio perché non ha rispettato i più elementari principi di accudimento degli animali) o del soccidante (in quanto conferisce ad esempio degli animali già soggetti a patologie) le parti subiscono il rischio d’impresa: non è ammesso l’accordo in base al quale il rischio d’impresa ricada solo su una parte.
Su ConsulenzaAgricola,.it abbiamo più volte illustrato il rischio di riqualificazione del contratto in altre fattispecie (appalto, lavoro subordinato, prestazione di servizi).
Tale rischio si concretizza soprattutto quando:
In questi casi, l’Amministrazione finanziaria o gli organi di controllo, comprese le regioni o l’UMA per la concessione delle agevolazioni sui carburanti, potrebbero disconoscere la natura associativa del rapporto, con gli immaginabili effetti fiscali e contributivi.
Alla luce del quadro normativo e operativo delineato, emerge con chiarezza come il contratto di soccida semplice richieda un’impostazione rigorosa, in cui la struttura negoziale e il sistema documentale risultano perfettamente coerenti con la natura associativa del rapporto.
Tuttavia, è necessario evidenziare un profilo sempre più rilevante nella prassi applicativa.
I requisiti formali – pur indispensabili – non sono di per sé sufficienti.
L’esperienza operativa mostra infatti come l’attività di controllo si stia progressivamente orientando verso la verifica della sostanza del rapporto, con particolare attenzione agli effettivi comportamenti delle parti. I verificatori tendono sempre più a ricostruire la concreta gestione dell’allevamento, accertando se vi sia una reale condivisione del rischio e dei risultati economici, indipendentemente dalla documentazione contrattuale predisposta.
In questa prospettiva, la coerenza tra contratto, documentazione e prassi operativa diventa l’elemento decisivo per la tenuta del rapporto.
Un contratto formalmente corretto, ma non rispecchiato nei comportamenti concreti di soccidante e soccidario, espone inevitabilmente a contestazioni e a possibili riqualificazioni, con conseguenze che possono risultare particolarmente gravose.
È quindi opportuno, in un’ottica prudenziale, che la gestione della soccida non si limiti alla predisposizione di un impianto documentale formalmente adeguato, ma sia accompagnata da una reale e dimostrabile attuazione dei principi associativi che ne costituiscono il fondamento.
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