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Il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 introduce significativi aggiornamenti nella misura PNRR M2C2, Investimento 1.1, “Sviluppo Agrivoltaico”. Tali modifiche non solo rivedono le modalità operative già stabilite, ma definiscono un nuovo modello gestionale che passa dalla responsabilità del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con implicazioni rilevanti per le imprese agricole beneficiarie dei contributi.
L'art. 27 del D.L. 19/2026 stabilisce una revisione sostanziale del quadro normativo della misura agrivoltaica. La gestione, inizialmente affidata al MASE, è ora centralizzata presso il GSE, che assume non solo il ruolo di concessione dei contributi, ma anche di monitoraggio e controllo dei progetti. Il GSE sarà responsabile di garantire che gli obiettivi di performance del PNRR siano raggiunti, centrando l’attenzione sulla formalizzazione degli accordi di concessione entro il 30 giugno 2026, piuttosto che sul completamento degli impianti. Questo cambiamento segna un passaggio da un modello autorizzatorio a uno incentrato sul controllo continuo del progetto, richiedendo una gestione rigorosa da parte dei beneficiari.
L'Accordo di concessione, strumento centrale del nuovo assetto, definisce il rapporto tra il beneficiario e il GSE. Esso si struttura in tre elementi principali: l'atto di concessione, che stabilisce l’ammissibilità e i dettagli del progetto; l'atto d’obbligo, che impegna il beneficiario a rispettare le condizioni previste; e la nota di accettazione, che formalizza il perfezionamento dell’accordo. La rigidità delle scadenze, tra cui il termine di 30 giorni per accettare l’accordo e di 3 mesi per avviare i lavori, introduce una dimensione temporale che non lascia spazio a ritardi o errori formali. La mancata adozione della nota di accettazione o il non rispetto dei tempi previsti comporta la perdita dei benefici.
Le scadenze temporali costituiscono un elemento strutturale fondamentale per il successo della misura. L’operatore deve avviare i lavori entro tre mesi dalla firma dell’accordo di concessione, oppure deve costituire una garanzia che consenta di evitare la decadenza. Ulteriori scadenze riguardano la conclusione dei lavori, che devono essere completati entro 24 mesi. Queste scadenze sono cruciali per mantenere il diritto al contributo, sottolineando la necessità di una pianificazione meticolosa e di un controllo costante del progresso del progetto.
Il sistema delle garanzie rappresenta un elemento fondamentale per il finanziamento dell’agrivoltaico. Vengono richieste due tipologie di garanzie:
Queste garanzie, sebbene essenziali per garantire l’attuazione dell’intervento e la sicurezza finanziaria, introducono un onere significativo, soprattutto per le piccole imprese agricole. La gestione delle garanzie deve essere altamente strutturata, con attenzione particolare alla conformità alle specifiche tecniche richieste dalle Regole operative.
Il beneficiario ha la possibilità di richiedere un’anticipazione del 30% sul contributo massimo. Questa misura consente di migliorare la liquidità nella fase iniziale del progetto, ma è subordinata al rispetto di rigorosi presupposti documentali, tra cui la comunicazione dell’avvio dei lavori. L’anticipazione è legata alla prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa, ma il rischio principale risiede nel fatto che un eventuale rifiuto del contributo finale o una rinuncia successiva comporterebbero l’escussione totale della garanzia.
Il momento dell’entrata in esercizio segna la conclusione della fase progettuale e l’inizio della verifica finale da parte del GSE. A questa fase sono collegati numerosi obblighi documentali, tra cui la presentazione della dichiarazione sostitutiva, la relazione tecnica del Direttore lavori e la rendicontazione delle spese. La documentazione richiesta, come le attestazioni agronomiche e i file georeferenziati, deve essere coerente e completa per garantire il riconoscimento degli incentivi. Ogni omissione o errore potrebbe compromettere l’erogazione del contributo.
Una delle principali modifiche riguardanti l’accesso ai contributi riguarda il divieto di cumulo con altre risorse europee, come i fondi strutturali. Il beneficiario deve assicurarsi che le risorse richieste non siano già state finanziate tramite altri fondi dell’Unione Europea. Le Regole operano anche sul controllo preventivo del GSE per verificare il rispetto di queste disposizioni, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento.
Il principio "Do No Significant Harm" (DNSH) richiede che ogni progetto agrivoltaico rispetti determinati standard ambientali, con particolare attenzione all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla compatibilità con gli obiettivi europei in materia di sostenibilità. I beneficiari devono documentare che le attività non abbiano un impatto negativo sugli obiettivi climatici, un aspetto che impone un maggiore impegno tecnico e documentale durante l’intero ciclo di vita del progetto.
Le nuove regole operative per l'agrivoltaico, introdotte dal D.L. 19/2026, stabiliscono un modello di attuazione estremamente rigoroso e complesso, che richiede un impegno elevato sia sul piano amministrativo che su quello tecnico-finanziario. La centralizzazione della gestione presso il GSE, la rigidità delle scadenze e la necessità di rispettare i principi ambientali e di sostenibilità pongono sfide significative per gli operatori agricoli. Tuttavia, l’adozione di queste misure mira a garantire una gestione efficace delle risorse pubbliche, rendendo l'accesso agli incentivi più competitivo e indirizzato verso imprese con una solida capacità di gestione operativa e finanziaria. Il successo dei progetti agrivoltaici dipenderà quindi dalla capacità degli operatori di rispondere a questi nuovi requisiti normativi, non solo con competenze tecniche, ma anche con una pianificazione accurata e un forte impegno nella gestione documentale e amministrativa.
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