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Il contratto di comodato avente ad oggetto terreni agricoli costituisce un istituto spesso utilizzato in ambito agricolo, in ragione della sua natura essenzialmente gratuita e della significativa flessibilità applicativa.
Di seguito verranno analizzati i profili civilistici del comodato in generale per poi soffermarsi sulle principali caratteristiche del comodato di terreno agricolo e sulle sue principali implicazioni fiscali.
L’articolo esamina il comodato d’uso gratuito di terreni agricoli, evidenziandone la natura giuridica e la sua diffusione nella prassi rurale. Difatti, pur trovando applicazione anche in ambito agricolo, la disciplina codicistica sul comodato non rientra tra i contratti agrari tipici, ai sensi della L. n. 203/1982. L’analisi dell’istituto si concentra sugli obblighi delle parti del rapporto giuridico, in particolare sulla custodia del fondo e sulla ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie per la cura e conservazione della produttività agricola del fondo. Viene, inoltre, approfondito il carattere precario del rapporto, nei comodati a tempo indeterminato, che incide sulla stabilità della conduzione del fondo da parte del comodatario. Infine, si evidenziano i principali aspetti fiscali, con riguardo all’imputazione del reddito agrario.
Il contratto di comodato è disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti cod. civ. e si configura come il negozio giuridico con il quale una parte, denominata comodante, consegna ad un’altra parte, definita comodatario, un bene mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituzione della cosa al termine del rapporto contrattuale.
Sotto il profilo soggettivo, il comodante rappresenta colui che è proprietario o possessore del bene mobile o immobile, mentre il comodatario è il soggetto che acquisisce la detenzione qualificata del bene stesso.
Tale istituto si differenzia dal contratto di locazione per la sua gratuità: il godimento del bene non è, infatti, subordinato al pagamento di alcun corrispettivo quale controprestazione. Nonostante si tratti di un contratto essenzialmente gratuito, è ammessa la possibilità di prevedere contrattualmente il pagamento di una somma a carico del comodatario, purché di entità modesta e configurabile come mero rimborso spese, altrimenti il comodato dovrebbe essere riqualificato in locazione o in affitto di fondo rustico ove detto importo fosse identificabile come effettivo corrispettivo (cd. comodato modale).
Con riguardo alla durata, qualora non sia previsto un termine finale contrattualmente pattuito o rinvenibile dall’uso convenuto del bene, il comodato è da intendersi a tempo indeterminato. Nel primo caso il bene concesso in comodato va restituito alla scadenza convenuta o quando il comodatario se n’è servito in conformità del contratto, salvo un urgente ed imprevisto bisogno del comodante tale da legittimarne la restituzione immediata, mentre nella seconda ipotesi il bene va restituito non appena il comodante ne faccia richiesta. Per tale ragione il comodato a tempo indeterminato è anche definitivo comodato precario.
In ordine alla forma, il Codice civile non richiede l’obbligatorietà della forma scritta ad substantiam, pertanto il comodato può essere redatto anche oralmente; tuttavia, ai fini probatori è opportuno ricorrere alla forma scritta. La registrazione del contratto è invece richiesta per accedere a specifici benefici anche fiscali (UMA, PAC, ecc.) ed in tutti i casi in cui il comodato sia formato per iscritto o sia, comunque, enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.
Dopo aver delineato i tratti salienti dell’istituto ci si sofferma ora sulla descrizione delle peculiarità proprie del comodato d’uso gratuito avente ad oggetto terreni agricoli. Detta tipologia di comodato consiste nella concessione in godimento a titolo gratuito di un fondo rustico con annessi eventuali fabbricati rurali pertinenziali effettuata sulla base di un rapporto fiduciario tra le parti.
Il contratto di comodato in esame, pur avendo ad oggetto un fondo agricolo, non può essere qualificato come contratto agrario in senso stretto, in quanto è privo della finalità tipica di costituire e gestire un’impresa agricola sul fondo altrui, elemento essenziale dell’affitto di fondo rustico regolato dalla L. n. 203/1982. Ne consegue l’inapplicabilità della disciplina speciale dei contratti agrari (Legge n. 203/1982), ivi comprese le correlate tutele in materia di prelazione e riscatto agrario.
Al contratto di “comodato di terreno agricolo” trovano applicazione le disposizioni codicistiche dettate dagli artt. 1803 e ss. c.c. quindi anche quelle che regolamentano gli obblighi delle parti.
Nello specifico, il comodatario è tenuto a custodire e conservare il bene ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia, utilizzando il fondo esclusivamente secondo l’uso pattuito o la sua destinazione naturale.
Con riguardo alle spese per la cura e la conservazione della produttività agricola del fondo, il comodatario è tenuto a sostenere integralmente e personalmente le spese relative alla manutenzione ordinaria del fondo, incluse le spese per le opere di bonifica e/o irrigazione. Diversa è la disciplina per le spese di natura straordinaria, le quali, ai sensi dell’art. 1808 cod. civ., gravano sul comodante, in qualità di proprietario del fondo. Pertanto, il comodatario potrà richiedere al comodante il rimborso delle sole spese straordinarie che siano state necessarie ed urgenti per garantire la conservazione del fondo agricolo. Al contrario, nessun rimborso è dovuto al comodatario per le spese straordinarie non urgenti, anche se comportano un miglioramento effettivo del bene agricolo.
Il comodatario è altresì obbligato alla restituzione del bene nello stato di fatto e di diritto in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso convenuto in contratto.
Infine, il comodatario non può concedere a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, il godimento del bene senza il consenso del comodante, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Quanto agli obblighi del comodante, oltre al pagamento delle spese per le opere di straordinaria manutenzione come sopra già precisato, egli è tenuto a fornire le informazioni al comodatario circa eventuali vizi del bene concesso in godimento, suscettibili di arrecare danno e deve garantire l’idoneità del fondo all’uso convenuto.
Sul piano fiscale si è posta la questione circa la possibilità o meno per il comodatario di dichiarare il reddito agrario.
Sul punto si sono contrapposti due differenti orientamenti giurisprudenziali; secondo parte della giurisprudenza[1] il comodatario non può dichiarare il reddito agrario in quanto non titolare di alcun diritto reale sul fondo rustico sul quale esercita unicamente una detenzione qualificata. Secondo altra parte della giurisprudenza[2] oggi maggioritaria il comodatario può invece dichiarare il reddito agrario sul presupposto che sul fondo rustico esercita attività agricola.
Ne deriva che oggi anche il comodatario, al pari dell’affittuario, possa dichiarare il reddito agrario ex art. 32 del TUIR a condizione che sul terreno concessogli in godimento eserciti attività agricola ex art. 2135 c.c.
Il comodato di terreno agricolo presenta rilevanti riflessi pure nell’ambito della fiscalità locale, con riferimento all’IMU. L’art. 1, comma 758, L. n. 160/2019 prevede l’esenzione dell’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Come chiarito dal Ministero delle Finanze (Circ. 3/DF/2012), tale esenzione si applica anche alle persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale concedono in comodato il terreno di cui mantengono il possesso e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Tale agevolazione compete ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il quale stabilisce che “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche…”.
Va da sé che ove, al contrario, il terreno agricolo sia concesso in comodato a soggetti terzi, venendo meno la conduzione del fondo in capo al soggetto passivo del tributo, viene a mancare uno dei requisiti necessari per beneficiare dell’agevolazione fiscale sull’IMU.
In conclusione, il contratto di comodato di terreno agricolo è uno strumento a cui è possibile fare ricorso qualora le parti non intendano partecipare a bandi pubblici, per i quali sia espressamente richiesta la prova della conduzione del fondo in forza di un regolare contratto di affittanza agraria, quando il coltivatore diretto non è interessato al futuro acquisto del fondo concessogli in godimento, per la cui ipotesi sarebbe necessaria una conduzione del bene per almeno due anni in forza di un regolare contratto di affitto di fondo rustico, o quando il proprietario del fondo non è intenzionato a ricevere un corrispettivo per la sua concessione in godimento a terzi.
[1] Commissione Tributaria Centrale, Sez. XII, del 22 gennaio 1985, n. 451.
[2] Commissione Tributaria Centrale, Sez. VII, del 7 aprile 1986, n. 2922.
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