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Con la recente Ordinanza n. 12336/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della stima catastale di un campeggio, rilevano solo le case mobili possedute dall’intestatario catastale a titolo di proprietà o altro diritto reale; quelle di proprietà di tour operator o società di locazione finanziaria devono essere invece escluse, valorizzando le sole piazzole. Le indicazioni della Cassazione si riflettono, tra l’altro, sugli atti di aggiornamento DOCFA che gli intestatari delle strutture ricettive all’aperto devono presentare entro il prossimo 15 dicembre 2026.