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Con Delibera del 13 luglio 2026, n. 1211, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato le nuove indicazioni operative corredate dei relativi allegati tecnici per il riconoscimento ed il rilascio della certificazione IAP.
Il documento, con l’intento di uniformare le procedure di competenza della Regione in materia di riconoscimento della qualifica IAP, tiene conto delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza e dall’Amministrazione finanziaria.
La Regione Emilia-Romagna aggiorna le indicazioni operative per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La Delibera n. 1211/2026 interviene sul requisito di esclusività delle società agricole, sulle partecipazioni in società agricole ed extra-agricole, sul lavoro subordinato e sul calcolo del tempo dedicato all’attività agricola. Sono inoltre ridefiniti alcuni parametri di manodopera, la durata del certificato definitivo IAP, fissata in 18 mesi, e i controlli sul mantenimento dei requisiti nei cinque anni successivi al rilascio.
Con la deliberazione in commento, la Giunta dell’Emilia-Romagna interviene su una materia estremamente delicata per le imprese agricole. Dal possesso della qualifica IAP, sia per le imprese individuali sia per le società agricole e le cooperative, dipende l’accesso a specifiche agevolazioni fiscali e a contributi. La deliberazione approvata lo scorso 13 luglio integra e aggiorna le precedenti indicazioni approvate nel 2024 con la Deliberazione n. 1046. In particolare, le novità riguardano i seguenti aspetti:
Un aspetto particolarmente delicato riguarda il requisito dell’esercizio esclusivo delle attività agricole richiesto alle società agricole. L’articolo 2 del D.lgs. n. 99/2004 già nella formulazione originale aveva generato dubbi interpretativi: il generico richiamo al requisito dell’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. aveva portato a diverse correnti di pensiero. Una corrente interpretativa, estremamente rigorosa e aderente al dettato normativo, escludeva la possibilità di svolgere qualsiasi attività o operazione che non rientrasse nel concetto di coltivazione, selvicoltura, allevamento o attività agricole connesse. L’altra, invece, riteneva ammissibile l’esercizio di attività marginali e complementari o l’effettuazione occasionale di operazioni non riconducibili alla definizione contenuta nell’articolo 2135 c.c.
Sul punto è intervenuto anche il legislatore con un’integrazione della norma che, tuttavia, non ha del tutto risolto il problema relativo all’identificazione di un chiaro confine per le attività e le operazioni che possono essere svolte al fine del rispetto del requisito di esclusività. Il legislatore è intervenuto inserendo nel primo comma dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 99/2004 la seguente precisazione:
“Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”
sono comunque sorti dei contenziosi al fine di stabilire fino a che punto possano convivere con il requisito dell’esercizio esclusivo dell’attività agricola anche ulteriori operazioni e attività.
La Regione Emilia-Romagna con la delibera del 13 luglio 2026 prova a regolare questa delicata materia precisando che non si considera distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole:
Dato che gli introiti delle imprese agricole dipendono da fattori non sempre determinabili dall’impresa, legati al mercato, al ciclo biologico, ecc., chi richiede il riconoscimento della qualifica IAP dovrà prestare particolare attenzione al mantenimento dei requisiti.
L’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004 prevede che, ai fini del riconoscimento della qualifica IAP, il richiedente debba dedicarsi, per almeno il 50% del proprio tempo, direttamente alle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile. Il requisito si considera soddisfatto anche qualora il lavoro sia prestato dal medesimo soggetto in qualità di socio di società. Anche sul piano reddituale la stessa norma precisa che chi richiede la qualifica IAP debba ricavare dalle suddette attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Il legislatore ha espressamente escluso dal reddito globale da lavoro alcune tipologie di reddito (pensioni, somme percepite per cariche pubbliche e in associazioni agricole).
Nelle indicazioni elaborate dalla Regione Emilia-Romagna è stabilito che chi richiede un certificato IAP può svolgere anche attività di lavoro dipendente presso altre imprese agricole. Tuttavia, il numero delle giornate di lavoro dipendente deve essere inferiore a quello delle giornate dedicate all’attività di lavoratore autonomo e/o amministratore nella società agricola. Il reddito da lavoro dipendente in agricoltura non si computa ai fini del reddito complessivo da lavoro.
Tale disposizione dovrà poi tener conto anche di quanto prevede l’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 1, D.lgs. 99/2004, circa la riduzione dei requisiti di tempo e reddito al 25% nel caso di soggetti che operano in zone svantaggiate.
Il mancato rispetto di tali requisiti, così come degli ulteriori presupposti previsti per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, può produrre effetti anche nei confronti dei soggetti che acquisiscono la qualifica IAP per il tramite di una persona fisica qualificata.
Si ricorda, infatti, che la qualifica di IAP può essere riconosciuta anche:
Ai fini del calcolo del tempo complessivo di lavoro non si computano le attività svolte in qualità di amministratore non remunerato né quelle compiute nell’adempimento di incarichi di rappresentanza conferiti dalle organizzazioni professionali agricole, purché adeguatamente documentati.
Il riconoscimento della qualifica di IAP è escluso nel caso di esercizio di attività extra-agricola che comporti
Il numero di giornate così calcolato potrà essere riparametrato qualora l’attività extra-agricola sia svolta in regime di part-time (orizzontale o verticale). In tali situazioni si dovrà fare riferimento a quanto indicato negli estratti previdenziali INPS.
Qualora il richiedente sia anche amministratore di società non agricole si potranno considerare le seguenti situazioni:
Tra le novità della delibera occorre segnalare la durata del certificato definitivo IAP, fissata in 18 mesi.