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La convalida tramite PEC del documento vitivinicolo si perfeziona soltanto quando sul retro del documento viene apposta la "marca prescritta" rappresentata dal testo del messaggio di notifica della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC per la convalida.
Tuttavia, è stato segnalato all'ICQRF che in taluni casi la predetta ricevuta ritorna all'operatore soltanto dopo alcune ore dall'invio della PEC per la convalida, causando disservizi agli operatori vitivinicoli e ritardando la partenza del trasporto.
Al fine di evitare ciò, qualora la ricevuta non ritorni entro un'ora, l'operatore annoterà nel retro del documento una dicitura tipo la seguente "Non è arrivata la ricevuta di avvenuta consegna. Allego la PEC inviata".
In seguito, se entro le 24 ore successive all'invio del messaggio di PEC per la convalida l'operatore riceve la ricevuta attestante che l'invio della copia del documento MVV alla casella di PEC "AOO" degli Uffici territoriali competenti è andato a buon fine, lo speditore non dovrà fare altro che allegare tale ricevuta alla propria copia del documento MVV e conservarlo in atti.
Se, al contrario, all’operatore sarà inviato un messaggio di notifica di mancata consegna definitivo, questi dovrà rinviare il messaggio PEC (con allegato l'MVV emesso) con le stesse modalità seguite nel primo invio, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione del messaggio. Nell'oggetto del messaggio PEC si dovrà aggiungere la seguente dicitura: "Reinvio PEC".