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All’art. 13 del Testo Unico n.238/16 si individuano le tempistiche per lo smaltimento dei sottoprodotti della vinificazione.
La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale, ovvero trenta giorni a partire dal 31 dicembre. Qualora le vinacce siano ottenute in un periodo successivo a tale scadenza, dovranno essere smaltite entro trenta giorni dal loro ottenimento.
La detenzione delle fecce, invece, è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dal loro ottenimento.
Sottoprodotto |
Tipologia produttore |
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< 1000 hl |
> 1000 hl |
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Vinaccia ottenuta fino al 31/12 |
90° giorno successivo al 31/12 |
30° giorno successivo al 31/12 |
Vinaccia ottenuta dopo il 31/12 |
90° giorno successivo a quello dell’ottenimento |
30° giorno successivo a quello dell’ottenimento |
Feccia di vino non denaturate |
90° giorno successivo a quello dell’ottenimento |
30° giorno successivo a quello dell’ottenimento |
Le vinacce e le fecce possono essere smaltite mediante conferimento presso distilleria accompagnate da idoneo documento di trasporto, quale l’MVV che in tal caso non necessita di convalida salvo non sia predisposto dall’operatore.
In alternativa è ammesso l’uso agronomico, ovvero lo spargimento in campo di vinacce e fecce, da effettuarsi mediante comunicazione preventiva inviata all’ICQRF almeno 72 ore prima dell’intervento.
Le fecce di vino, prima di essere estratte dalla cantina, devono essere denaturate o con cloruro di litio se conferite in distilleria o con solfato ferroso se destinate ad uso agronomico.
Si riportano di seguite le quantità di denaturante da aggiungere almeno 3 giorni prima dell’estrazione dallo stabilimento: