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Dal 13 aprile 2018, è possibile emettere il documento MVV in formato elettronico (MVV-E), mediante le funzionalità̀ presenti sul portale SIAN, a seguito dell'emanazione del decreto dipartimentale del 13 aprile 2018, in attuazione dell'art. 16 del decreto del 2 luglio 2013.
L'emissione del documento MVV-E e` al momento facoltativa. In questa vendemmia, quindi, possono essere utilizzate tutte le tipologie di documenti vitivinicoli già` in uso e valgono ancora le indicazioni fornite con i quadri sinottici della circolare n. 11289 del 26 luglio 2013 alle quali si aggiunge la possibilità` di utilizzare l'MVV-E sia per i prodotti sfusi che confezionati, secondo le modalità` indicate nel DD 13/04/2018.
L'MVV-E si considera emesso solo dopo la sua validazione da parte del sistema, che appone il codice MVV e la marca temporale. Dopo la validazione i dati inseriti sul documento MVV-E non possono più` essere modificati. Inoltre, sul documento e` presente un QR code, che consente tramite un'applicazione di leggere le principali informazioni contenute nel documento MVV-E.
Per l'emissione dell'MVV-E sono state introdotte delle importanti novità`.
Non sono previsti dei tempi per l'emissione e la validazione del documento MVV-E, ma e` obbligatoria l'indicazione della data e dell'ora di partenza, che non può` essere antecedente alla data e all'orario di validazione.
La partenza deve avvenire entro un'ora da quella indicata sul documento validato.
Il trasporto dei prodotti vitivinicoli avviene con la scorta di:
- un supporto cartaceo (la stampa dell'MVV-E o un documento commerciale recante i riferimenti all'MVV-E);
- un supporto elettronico mobile (ad esempio lo smartphone) su cui e` visualizzabile l'MVV-E.
Il documento commerciale recante il riferimento all'MVV-E e il supporto mobile su cui e` visualizzabile l'MVV-E, diversamente dalla stampa dell'MVV-E, possono essere utilizzati soltanto per scortare i trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello Stato.
Se il documento MVV-E e` su smartphone (o su altri supporti elettronici mobili) esso e` valido solo ai fini della normativa vitivinicola ed e` reso disponibile al:
- conducente mediante posta elettronica o direttamente sul cellulare;
- destinatario mediante posta elettronica o tramite la funzionalità` telematica presente sul registro telematico ad uso del destinatario stesso.
Se e` debitamente compilata la casella 17l l'MVV-E può` essere utilizzato anche come:
- certificato della origine o della provenienza, della qualità` e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o delle varietà` di uve da cui e` ottenuto e, se del caso, della DOP o dell'IGP di cui all'articolo 11, comma 1, del Reg. (UE) n. 2018/273
- certificazione per l'esportazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2018/273.
La certificazione e` disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese). La certificazione non e` obbligatoria, ma può` essere richiesta dal Paese di destinazione. L'MVV-E contenente la certificazione va stampato e firmato dallo speditore e scorta il trasporto.
L'MVV-E deve essere annullato:
- per qualsiasi variazione relativa al trasporto che si verifichi dopo la validazione. Tuttavia, nel caso di variazione del conducente e/o del mezzo e se il trasporto avviene con il supporto cartaceo, le variazioni possono essere aggiunte sul medesimo supporto cartaceo, in alternativa all'annullamento ed alla emissione di un nuovo MVV-E;
- quando l'ora di inizio del trasporto indicata nell'MVV-E e l'orario effettivo di partenza differisconDOCUo di oltre un'ora.
Nel caso di speditore soggetto alle procedure restrittive di cui art. 17 del Reg. 2018/2073 per aver commesso una violazione grave, la validazione del Documento e` effettuata solo a seguito della convalida dell'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF, secondo le prescrizioni stabilite da quest'ultimo. In tal caso lo speditore ai fini della validazione del documento dovrà` spuntare il flag "Art. 17 del reg. (UE) n. 2018/273 - convalida Autorità`" e il documento rimarrà` "sospeso" fino alla validazione (o non validazione) dell'Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.