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Il 6 ottobre è entrato in vigore il Dm 18 luglio 2018 relativo al sistema di controllo e vigilanza per i vini che non vantano una denominazione di origine o un’indicazione geografica protetta e sono designati con l’annata e/o il nome delle varietà di vite (Cabernet franc; Cabernet Sauvignon; Merlot; Syrah; Chardonnay e Sauvignon).
Tale decreto, in attuazione all’art. 66 del Testo unico del vino e della vite, abroga e sostituisce il Dm 19 marzo 2010.
Gli operatori che intendono commercializzare prodotti vitivinicoli, confezionati e sfusi, che riportano le indicazioni facoltative relative all’annata e/o al nome della varietà non DOP/IGP devono sottoporsi ai controlli da parte degli organismi competenti. Spetta agli operatori scegliere l’organismo di controllo, tra quelli iscritti negli elenchi ministeriali, e comunicarlo all’ICQRF.
Gli organismi di controllo hanno il compito di verificare la veridicità delle informazioni riportate in etichetta e la verifica del carico e delle operazioni di imbottigliamento attraverso i sistemi Sian. Finché non verrà attivata l’apposita funzionalità da parte del Sian, per coloro che sono esentati dalla tenuta dei registri e per tutte le aziende che utilizzano il registro dematerializzato, il controllo avviene mediante le dichiarazioni di produzione e giacenza e i documenti di accompagnamento che devono essere trasmessi agli organismi di controllo, oltre alla comunicazione preventiva delle operazioni di imbottigliamento indicando il numero di lotto.
Si precisa che il decreto non si applica agli operatori che commercializzano vini designati con l’indicazione dell’annata di produzione delle uve o del nome di una varietà di uve da vino, ottenuti esclusivamente dalla “riclassificazione” o dal “declassamento” di prodotti D.O.P. e I.G.P., effettuate dai medesimi operatori.