tutti i viticoltori, indipendentemente se cedono le uve o le trasformano in vino, dovranno presentare entro il 15 novembre la dichiarazione di vendemmia. vengono fissate due scadenze:. 15 novembre 2018 per la dichiarazione di vendemmia concernente la denuncia di quantità, qualità e acquirenti delle uve cedute, ma anche comprensiva delle uve prodotte e direttamente trasformate e l’eventuale vino già ottenuto a quella data con possibilità di rettifica dei volumi del vino fino al 15/12;. 15 dicembre 2018 per la dichiarazione di produzione concernete le quantità di vino ottenute da uve raccolte o da prodotti acquistati. dichiarazione di vendemmia. sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia i seguenti soggetti:. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta;. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;. produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;. soggetti che effettuano l’intermediazione;. le associazioni e le cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina. si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero. sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la “vendita su pianta” delle uve. sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:. le persone fisiche o giuridiche o gli organismi associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;. i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;. i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione del quadro f2, secondo i criteri e le modalità descritte nella circolare. dichiarazione di produzione vinicola. sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto i seguenti soggetti:. produttori che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;. produttori che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;. produttori che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;. produttori di che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;. produttori che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;. le associazioni e le cantine cooperative. si specifica che i prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente. si precisa inoltre che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per “conto lavorazione” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario;. sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione viticola:. le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 degli esoneri previsti per la dichiarazione di vendemmia;. i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;. i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma. si segnala inoltre che le novità della dichiarazione rispetto alla campagna pregressa riguardano l’integrazione delle procedure di ravvedimento operoso e le rettifiche per diffida dell’o.d.c. gsa studio ©riproduzione riservata