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Tutti i viticoltori, indipendentemente se cedono le uve o le trasformano in vino, dovranno presentare entro il 15 novembre la dichiarazione di vendemmia.
Vengono fissate due scadenze:
Sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia i seguenti soggetti:
Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la “vendita su pianta” delle uve.
Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto i seguenti soggetti:
Si specifica che i prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente.
Si precisa inoltre che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per “conto lavorazione” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario;
Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione viticola:
Si segnala inoltre che le novità della dichiarazione rispetto alla campagna pregressa riguardano l’integrazione delle procedure di ravvedimento operoso e le rettifiche per diffida dell’o.d.c.