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Il termine “millesimato” rientra nell’ambito delle indicazioni facoltative libere, purché siano veritiere, documentali e non inducano in errore il consumatore finale in merito alle caratteristiche del prodotto alimentare e in merito alla qualità, alla natura e al modo di fabbricazione e ottenimento del prodotto.
Millesimato è un termine riferito al millesimo, ovvero all’annata di produzione delle uve che sono alla base del relativo vino; questa indicazione viene generalmente associata ai vini spumanti.
Il Mipaaft con circolare n. 36652 del 9 maggio 2017 ha confermato la possibilità di indicare in etichetta il termine millesimato anche per il vino frizzante, nonché per le altre categorie di prodotti vitivinicoli, purché siano comunque designati con l’annata di produzione delle uve. In pratica il vino frizzante millesimato dovrà rispettare la condizione che almeno l’85% del prodotto provenga dalle uve vendemmiate nell’anno che viene associato al termine millesimato.
La dicitura “rifermentazione in bottiglia” può essere utilizzata nella presentazione dei soli vini frizzanti a Dop e Igp per i quali tale pratica sia espressamente prevista dai disciplinari di produzione, come previsto dall’art. 19 della legge n. 238/2016.