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GSA Studio
lanci-gennaio-2025 Pagamento diritto annuale accise entro il 16 dicembre

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il termine per il pagamento annuale della tassa sulla licenza "deposito fiscale vino" scade il 16 dicembre 2018 e si osservano le stesse modalità e l'importo dell'anno scorso. soggetti obbligati. le ditte titolari di licenza "deposito fiscale vino" sono tenute ad effettuare entro il 16 dicembre di ogni anno il versamento della tassa prevista. l'importo è pari a 103,29 euro (invariato). sono tenute a richiedere la precitata licenza ed a versare la tassa annuale di rinnovo le imprese che: - ottengono una produzione di vino, superiore a 1000 ettolitri (media annuale dell'ultimo quinquennio) ottenuta da uve direttamente raccolte o acquistate o da altri prodotti acquistati; - commercializzano vino acquistato "tal quale", indifferentemente dal quantitativo. sono esonerati. i "piccoli produttori", vale a dire coloro che ottengono annualmente meno di 1000 ettolitri di vino esclusivamente dalle uve proprie, eventualmente integrate (rispettare sempre il criterio della prevalenza) da mosti o prodotti a monte del vino e non acquistano vino tal quale. versamento. - si effettua il versamento mediante il mod. f24 - sezione accise. il codice tributo a cui fare riferimento è il numero 2813. il ritardo del versamento del diritto annuale comporta sanzione da 1 a 3 volte l'importo del diritto di licenza stabilito. nuove licenze. - relativamente alle nuove licenze, da richiedere dopo che si è constatato il superamento dei 1000 hl, (eventualmente non presentate entro la scadenza del 16/12), è ammesso posticipare il versamento all'inizio dell'anno successivo, da effettuarsi dopo la presentazione della richiesta per la licenza in oggetto, secondo le istruzioni dell'agenzia. gsa studio ©riproduzione riservata
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