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Il Regolamento Ue n. 607/2009, artt. 50 e 54 stabilisce le indicazioni da riportare in etichetta in materia di titolo alcolometrico.
Il titolo alcolometrico volumico "effettivo" (t.a.e.) deve essere riportato in etichetta obbligatoriamente e deve comparire nello stesso campo visivo in cui sono indicate le altre dichiarazioni obbligatorie (denominazione, volume, ecc.) in modo da poter essere lette senza dover girare il recipiente.
Le dimensioni minime dei caratteri per indicarle variano a seconda del volume nominale della bottiglia e, più precisamente:
La cifra predetta deve essere seguita dal simbolo % vol" (esempio 11,5 % vol), senza altre indicazioni, oppure, facoltativamente e a scelta dell'imbottigliatore, una delle seguenti diciture più complete:
Il predetto simbolo e le relative diciture equipollenti non sono soggetti alle dimensioni minime di altezza, ma per la normativa di carattere generale (Regolamento n. 1.161/2011, art. 28 e Alleg. XII - L.V. n. 7-8/2012), tuttavia, essi debbano essere stampate in caratteri di dimensioni non inferiori a 1,2 mm che risultino, comunque, facilmente visibili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.
Il t.a.e. deve essere dichiarato in etichetta per unità o mezze unità di percentuale del volume e, quindi, 9 - 9,5 - 10 - 10,5, ecc. Non può, quindi essere espresso in decimali (10,1- 10,7, ecc.) né in centesimi (9,01 - 10,03, ecc.).
Le Tolleranze sul t.a.e. dichiarato in etichetta, variano seconda della categoria e qualità del prodotto etichettato:
a) per i vini (tranquilli ed altri) esclusi i seguenti sub b), c) e d): 0,5 % vol in più o in meno;
Esempio: se dichiarato "12 % vol", il prodotto è regolare se all'analisi risulta con un t.a.e. compreso fra 11,5 e 12,5 % vol. In quanto non ricompresi nelle voci che seguono, di fatto sono soggetti alla tolleranza ridotta di 0.5 % vol, oltre ai "vini" c.d. tranquilli (ex vino da tavola), solo i
"vini spumanti di qualità del tipo aromatico";
"vini ottenuti da uve appassite".
b) per i vini a Dop/Igp, di cui ad a), ma solo se immagazzinati in bottiglie per oltre 3 anni: 0,8 % vol;
c) per i vini spumanti e i vini frizzanti: 0,8% vol;
Esempio. se dichiarato in etichetta 12 % vol, il prodotto è regolare se all'analisi risulta con un t.a.e, compreso fra 11,2 e 12,8 % vol;
d) per i "vini liquorosi" e i "vini di uve stramature": 0,8 % vol.
Esempio idem a c).
Alle tolleranze c.d. "di etichettatura" suddette vanno aggiunte anche quelle c.d. "di analisi".
L'art. 54 del Regolamento n. 607/09 prevede ora regole speciali semplificate per l'eventuale etichettatura di due specifiche "categorie" di prodotti:
a) il "mosto di uve parzialmente fermentato" o
b) il "vino nuovo ancora in fermentazione,
per i quali possono essere indicati in etichetta, a scelta dell'imbottigliatore:
uno dei due.
Se il confezionatore opta per dichiarare solo l'effettivo, si applichino automaticamente le disposizioni suddette.
Se, viceversa, preferisce indicare il t.a. "totale", sono previste le seguenti regole:
la cifra corrispondente è seguita dalla dicitura "% vol" la quale può essere preceduta dai termini "titolo alcolometrico totale" o "alcole totale".
L'indicazione dei t.a. "potenziale" e "totale" rientrano fra le c.d. "indicazioni libere" che l'imbottigliatore può riportare in etichetta purché veritiere e documentate.