Secondo definizione il “deposito fiscale” è l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite le merci sottoposte ad accisa in regime sospensivo, cioè non ancora versata sulle quantità presenti, nel rispetto delle condizioni dettate dall’Amministrazione finanziaria.
Per quanto riguarda il vino, la cui aliquota accisa si ricorda essere pari a 0%, il regime del deposito fiscale è applicabile sia a cantine e a stabilimenti di produzione, che ad impianti di condizionamento del prodotto e di solo deposito, che prevedono movimentazioni intracomunitarie dei beni.
In base alla produzione annua di vino e al superamento o meno del limite di 1000 ettolitri/annui, avendo riguardo alle quantità medie prodotte negli ultimi cinque anni, i soggetti che gestiscono questi impianti si possono suddividere nelle seguenti due categorie:
- i depositari autorizzati, secondo l’art. 5 del Testo Unico Accise (T.U.A.), cioè titolari del suddetto deposito fiscale, identificati con un codice accisa assegnato dall’Agenzia delle Dogane e che producono oltre 1000 hl/annui di vino;
- i piccoli produttori, come identificati dall’art. 37 del T.U.A. che producono, al contrario, meno di 1000 hl/annui di vino e che sono pertanto esonerati dal possesso di tale licenza di deposito fiscale.
Chiunque intenda ottenere questa licenza ha l’obbligo di presentare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente un’apposita istanza, ai sensi del D.M. n. 153/2001, di cui si fornirà evidenza in un approfondimento dedicato.
Si fa presente che i piccoli produttori, come individuati al punto 2), anche se esonerati dalla licenza di deposito fiscale, sono tenuti ad informare gli Uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 37 T.U.A. comma 1, delle vendite di vino effettuate verso Stati UE, oltreché ad assolvere agli obblighi relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi ai controlli richiesti dall’Amministrazione finanziaria.
Ricapitolando quanto illustrato, i depositari autorizzati sopra descritti dovranno versare, entro il prossimo 17 dicembre 2018 (il 16 dicembre è una domenica), un importo pari a 103,29 euro a titolo di tassa annuale per il rinnovo di tale licenza.
Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, compilando la sezione "Accise" con il codice tributo 2813 "DIRITTI DI LICENZA SULLE ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO". Da notare come il mancato o ritardato versamento della suddetta tassa può comportare una sanzione fino a tre volte l’importo del diritto di licenza stesso.
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