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In materia di etichettatura è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE n. 2019/33 che sostituisce ed abroga l'intero Reg. 607/09.
Non sono molte le novità introdotte, vengono infatti confermate le disposizioni dettate dai Reg. 1308/13 sull'etichettatura dei vini e il Reg. 1169/11 sull'etichettatura della bevande e degli alimenti in generale. A livello di normativa nazionale viene mantenuto quanto indicato nel Testo Unico del Vino e della Vite.
Le principali modifiche introdotte riguardano:
- La dimensione minima dei caratteri che viene fissata a 1,2 mm per tutte le indicazioni obbligatorie, eccezion fatta per l'indicazione della capacità volumica dei recipienti, per la quale valgono ancora le seguenti regole:
Si sottolinea che per l'indicazione del titolo alcolometrico, invece, vige soltanto l'altezza minima di 1,2 mm. Nulla vieta si continuino a predisporre etichette con le preesistenti altezze minime.
- Nell'indicazione dell'imbottigliatore viene data la possibilità di riportare in forma aggiunta o sostitutiva, il nome del Comune dei locali ove avviene l'imbottigliamento oltreché il nome del Comune della sede sociale.
- I prodotti conformi al preesistente Regolamento n. 607/09, ma in contrasto con il nuovo Regolamento stesso, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, vale a dire senza scadenza alcuna.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura completa del Nuovo Regolamento.