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Il recente Regolamento n. 2019/33 da una nuova definizione del termine "indirizzo", indicandolo come il nome del Comune, dello Stato Membro o del Paese Terzo in cui sono situati i locali (la cantina) oppure la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.
A differenza della precedente normativa, viene quindi data la possibilità di indicare in etichetta anche soltanto il nome del comune in cui si trovano i locali ove avviene l'imbottigliamento e non più solo il comune della sede sociale.
Tale novità interessa principalmente i produttori che preferiscono non citare il nome di un comune "poco vitivinicolo" dove hanno la sede sociale.
Se il soggetto ha interesse può indicare anche la sola sede legale, ricordando però di indicare anche il luogo ove avviene effettivamente l'imbottigliamento.
Si ricorda inoltre che con il nuovo regolamento, le dimensioni minime di tale indicazione non devono essere inferiori a 1,2 mm di altezza. Permane la regola che nel caso in cui nella ragione sociale della cantina o nell'indirizzo compare il nome di una Dop/Igp (diversa dal vino etichettato), i caratteri usati per i nomi geografici stessi non devono superare i 3 mm di altezza e i 2 mm in larghezza e comunque non superiori alla metà sia in larghezza che in altezza dei caratteri usati per la denominazione del prodotto..