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Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n.1308/2013 e dell'art. 46 del Reg. UE 2019/33 si intendono per:
Il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore sono completati dai termini "imbottigliatore" oppure "imbottigliato da", eventualmente completati da riferimenti all'azienda del produttore, oppure da termini le cui condizioni di impiego sono definite dallo Stato membro se l'imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta avviene nell'azienda del produttore, oppure nei locali di un gruppo di produttori, oppure in un'impresa situata nella zona geografica delimitata o nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.
In caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini "imbottigliato per conto di" o, nel caso in cui sono indicati anche il nome e l'indirizzo della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, dai termini "imbottigliato da [.] per conto di [.]".
Se l'imbottigliamento è realizzato in un luogo diverso dalla sede dell'imbottigliatore, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l'imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro. Queste prescrizioni non si applicano se l'imbottigliamento è realizzato in un luogo situato nelle immediate vicinanze della sede dell'imbottigliatore.